Adempimenti

Le istruzioni Inps sugli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per il 2015

di Massimo Braghin

L'Inps, con la circolare 4 febbraio 2016, n. 21, ha reso noti gli adempimenti da mettere in atto per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli validi per l’anno 2015.
Non si può prescindere dal richiamo delle circolari Inps n. 102/2008 e n. 57/2009, che - recependo la legge n. 247/2007 e, nello specifico, l’articolo 1, comma 65 - hanno illustrato il beneficio riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o eventi atmosferici e che siano rimasti pertanto privi di occupazione.
In particolare, a questi soggetti è riconosciuto, ai fini previdenziali e assicurativi, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero ulteriore di giornate che siano necessarie al raggiungimento di quelle effettivamente svolte in qualità di dipendenti degli stessi datori di lavoro nell’anno precedente. Non è necessario che ci sia la residenza nel territorio colpito da calamità, ma è sufficiente che l’azienda operi nel territorio colpito, purché l’evento meteorologico sia stato inserito nel Piano assicurativo agricolo.
Con particolare riferimento all'anno 2015, è necessario che il lavoratore agricolo sia stato occupato per almeno cinque giornate presso un'impresa agricola, come definita ai sensi dell'art. 2135 c.c.
La circolare Inps 102/2008 aveva già previsto che lo stesso beneficio trovasse applicazione anche con riferimento a piccoli coloni e compartecipanti familiari.
A livello operativo, il datore di lavoro agricolo deve predisporre i seguenti adempimenti:
- dichiarazione telematica dello stato di calamità, attraverso il portale INPS, nella sezione Servizi Online, attraverso la funzionalità Dichiarazione di calamità aziende agricole. E' utile ricordare, in proposito, che la Legge n. 296/2006, al comma n. 1079 dell'art. 1 ha stabilito che, per il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, è necessario che le Regioni provvedano, con apposite delibere di Giunta, alla delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferiche a danno di colture o strutture elencate nel Piano assicurativo annuale;
- qualora la dichiarazione di calamità si riferisca a piccoli coloni o a compartecipanti familiari, i soggetti concedenti devono presentare apposita istanza cartacea;
- a prescindere che dalla modalità di trasmissione, ovvero telematica o cartacea, il termine di scadenza per l'inoltro è il medesimo ed è fissato al 10 febbraio 2016;
- seguirà la validazione delle istanze, che è evidentemente un adempimento a carico dell’Inps, entro il 23 febbraio 2016.

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