Adempimenti

Retribuzioni convenzionali, c’è tempo fino al 16 maggio per la regolarizzazione contributiva del mese di gennaio

di Andrea Costa

Con il decreto ministeriale 25 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 gennaio 2016, numero 24, sono state determinate le retribuzioni convenzionali 2016, rispettando il termine formalmente imposto dell'articolo 4 del decreto legge 317/1987.

Senza attendere il decreto ministeriale, e forti di una prassi che consente ogni anno la regolarizzazione contributiva, i sostituti d'imposta hanno provveduto a effettuare le elaborazioni relative al mese di gennaio 2016 utilizzando, quale base imponibile per il calcolo dei contributi e per la determinazione delle imposte, le retribuzioni convenzionali in vigore nel 2015.

Confermando la prassi ormai consolidata, con la circolare 23/2016 l'Inps ha comunicato che, relativamente al mese di gennaio 2016, le aziende che avessero operato in difformità rispetto a quanto previsto dal Dm 25 gennaio 2016, possono procedere alla regolarizzazione di tale periodo senza aggravio di oneri aggiuntivi, così come previsto della deliberazione numero 5 del consiglio di amministrazione dell'istituto del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993 (si veda la circolare 292/1993).

Il sostituto d'imposta ha ora tempo sino al 16 maggio per poter procedere alla regolarizzazione contributiva del mese di gennaio. Operativamente, ai fini della compilazione della denuncia uniemens dovrà dapprima calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2016 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese e, successivamente, portare le differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento “imponibile” di “dati retributivi” di “denuncia individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

La circolare dell'istituto richiama sostanzialmente le medesime informazioni contenute nelle precedenti circolari diramate sull'argomento, includendo, tra i Paesi convenzionati con l'Italia anche la Turchia. Difatti, con legge 35/2015 è entrato in vigore l'accordo bilaterale tra i due Paesi, sostituendo dal 1° agosto 2015 quanto previsto dalla Convenzione europea di sicurezza sociale firmata nel 1972 e in vigore dal 1990. Ad ogni modo gli effetti della Convenzione europea non vengono meno in quanto continuano ad essere operativi laddove l'accordo non regoli altrimenti.

Pertanto, alla luce della richiamata modifica, le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con Paesi extracomunitari attualmente in vigore risultano le seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.

Nella circolare 23/2016 l'Inps ha provveduto a ribadire che, nei confronti dei lavoratori operanti in tali Paesi, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione in via residuale limitatamente alle assicurazioni previste dalla legge 398/1987 e non contemplate da tali accordi di sicurezza sociale. Diversamente, la base imponibile è costituita dalla retribuzione effettiva per le assicurazioni richiamate nei singoli accordi. L'istituto conferma, ancora una volta, l'adesione a quell'orientamento che non ritiene applicabili le retribuzioni convenzionali ai fini contributivi nelle ipotesi in cui le stesse, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 51 del Tuir, trovano applicazione ai fini fiscali.

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