Adempimenti

Per l’Inail retribuzioni convenzionali anche per i dirigenti

di Andrea Costa

Con la circolare 2/2016, l'Inail ha fornito i consueti chiarimenti in merito alla legislazione applicabile ai lavoratori inviati all'estero dal proprio datore di lavoro, individuando i criteri di definizione della base imponibile da utilizzare nel calcolo del premio assicurativo.

In particolare, precisa l'istituto, per il calcolo del premio dovuto nel 2016 si dovranno utilizzare le retribuzioni effettive in caso di invio di lavoratori subordinati - siano essi di cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria – in uno Stato membro dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), ovvero in uno Stato in cui trova applicazione la legislazione comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quali i Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) e la Svizzera.

Il medesimo regime trova applicazione anche in caso di invio in Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato apposite convenzioni di sicurezza sociale, ovvero: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (provincia dell'Ontario; provincia del Quebec), Repubblica di Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo), Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

Per completezza di esposizione si ricorda che, ancorché non indicato nella circolare, apposite convenzioni di sicurezza sociale sono in vigore anche con la Corea del Sud e Israele; inoltre, riguardo alla Turchia, si osserva come, dal 1° agosto 2015, sia in vigore un apposito accordo bilaterale sulla previdenza sociale, integrato, laddove non regolato, dalla “vecchia” Convenzione europea.

Inoltre, indipendentemente dal Paese estero di svolgimento dell'attività lavorativa, le retribuzioni effettive si dovranno utilizzare quale base imponibile nel caso di collaborazioni coordinate e continuative e di collaborazioni occasionali, dal momento che, come evidenziato dall'istituto, le retribuzioni convenzionali sono riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, escludendosi, pertanto, le altre tipologie di rapporto di lavoro.

Diversamente si dovranno utilizzare le retribuzioni convenzionali - così come individuate dal decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia del 25 gennaio 2016, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 317/1987 nel caso di invio in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali siano in vigore accordi di sicurezza sociale.

Secondo l'Inail, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 38/2000, articolo 4, comma 1, le retribuzioni convenzionali debbono essere adottate anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell'area dirigenziale.

Si ricorda in conclusione che, indipendentemente dai criteri di definizione della base imponibile, occorre informare tempestivamente l'Inail, con apposita comunicazione, delle attività che verranno svolte dal lavoratore all'estero, in modo da consentire l'aggiornamento del grado di rischio associato.

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