Adempimenti

La gestione delle deleghe web per gli autonomi agricoli

di Massimo Braghin

Con il messaggio 682/2016 l'Inps è intervenuta sulla gestione delle deleghe per l'accesso ai servizi web autonomi agricoli, riallacciandosi al precedente messaggio 7381/2015 che dettava le istruzioni operative in merito alle modalità con cui i soggetti abilitati potranno accedere in qualità di delegati dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma agricola.

Premettendo che i lavoratori autonomi agricoli, essendo esclusi dall'ambito applicativo della legge 12/1979, articolo 1, hanno facoltà di delegare chiunque di propria fiducia per l'adempimento delle attività inerenti alla gestione degli obblighi contributivi inerenti se stessi o i propri collaboratori, i delegati stessi, per poter accedere ai sevizi on-line dovranno richiedere preventivamente (a seguito delega) un codice Pin rilasciato dall'istituto, a meno che non ne siano già in possesso, e in questo caso potranno operare direttamente sempre a seguito di delega rilasciata dal titolare dell'obbligo contributivo.
Il messaggio prende in considerazione l'operatività delle deleghe in base alle caratteristiche del soggetto delegato.

1. Delega diretta per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma agricola

In questo primo caso, trattandosi di soggetti iscritti alla gestione autonoma agricola, la delega può essere conferita a chiunque per gestire la propria posizione contributiva attraverso la “gestione deleghe” del “cassetto previdenziale per autonomi agricoli” previa autenticazione mediante codice Pin dispositivo o Cns. La gestione consente di visualizzare tutte le deleghe rilasciate, crearne di nuove o revocarne di già esistenti. Per creare una nuova delega, che sarà immediatamente operativa, sarà sufficiente inserire i dati del delegato, compresi i dati di un documento d'identità e l'eventuale iscrizione ad albi professionali. La validità della delega potrà essere illimitata, a scadenza e potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del delegante.

2. Delega indiretta per i soggetti individuati dalla 12/1979 e per i soggetti iscritti agli albi dei periti agrari e agrotecnici

Diversa è la gestione quando il soggetto delegato è un consulente del lavoro oppure altro professionista o associazione che opera in base alla legge 12/1979 oppure un professionista iscritto all'albo dei periti agrari e agrotecnici: in questo caso i delegati potranno operare in nome e per conto del titolare dell'azienda autonoma agricola sulla base di deleghe rese per iscritto dal delegante e comunicate all'istituto tramite l'applicazione “deleghe indirette per artigiani, commercianti, committenti, associanti, professionisti e autonomi agricoli” previa autenticazione tramite codice Pin dispositivo o Cns.

Obblighi dell'intermediario: custodire presso di sé la delega – unitamente a una fotocopia di un valido documento di identità del delegante – per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei cinque anni successivi e esibirla a richiesta. Importante sarà la validazione che dovrà essere effettuata prima che la procedura renda valida la delega o la subdelega a uno o più collaboratori oppure eventualmente di revocare la subdelega.
Anche in questo caso la delega potrà essere a tempo determinato e viene considerata come data di validità iniziale la data di validazione, che in assenza della valorizzazione della data fine, potrà essere revoca solo tramite la funzione di delega diretta dal titolare, comportando in automatico l'annullamento delle deleghe ai soggetti da lui sub-delegati.

3. Delega indiretta per i soggetti che non hanno sottoscritto accordi con l'istituto e non sono soggetti alla legge 12/1979

Per questi soggetti, per poter operare in nome e per conto del titolare dell'azienda autonoma agricola, unica possibilità e quella di accedere alla procedura per le “deleghe indirette per artigiani, commercianti, committenti, associanti, professionisti e autonomi agricoli”, anche qui previa autentica mediante codice Pin dispositivo o Cns.
Una volta sottoscritta e salvata la proposta di delega, l'intermediario dovrà inviare l'immagine elettronica della delega sottoscritta, unitamente all'immagine elettronica di un valido documento di identità del delegante, per consentire le verifiche necessarie alla validazione della delega e renderla operativa tramite gli operatori del contact center, i quali forniranno agli utenti tutte le informazioni utili relative allo stato della richiesta. Anche in questa terza ipotesi esiste un obbligo di conservazione, da parte dell'intermediario, della copia cartacea della delega – unitamente ad una fotocopia di un valido documento di identità del delegante – per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei cinque anni successivi ed esibirla a richiesta.
La delega verrà considerata operativa dalla data di validazione e potrà contenere anche una data di fine validità con possibilità di revoca diretta da parte del titolare. Sono vietate le sub-deleghe.

4. Delega indiretta per le associazioni di categoria

In quest'ultimo caso gli operatori autorizzati potranno operare, in nome e per conto del titolare dell'azienda autonoma agricola, in base a una apposita delega fornita dal delegante e comunicate all'Inps tramite la procedura “Agricoltura: gestione deleghe sindacali” disponibile nel sito internet dell'Istituto, nella sezione “servizi per associazioni di categoria” ma ancora work in progress, sempre previa autentica mediante codice Pin dispositivo o Cns.
L'operatore dovrà custodire presso di sé la delega – unitamente a una fotocopia di un valido documento di identità del delegante – per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei cinque anni successivi e ad esibirla a richiesta. Qui la delega consente anche di sub-delegare uno o più collaboratori alla gestione degli adempimenti nei confronti dell'istituto e di gestirne la validità (se viene revocata la delega automaticamente vengono revocate le sub-deleghe).
Infine nel messaggio viene ribadito che a decorrere dal 30 marzo 2016 per la procedura “agricoltura: gestione deleghe sindacali” l'accesso sarà consentito esclusivamente mediante codice Pin dispositivo o Cns.

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