Adempimenti

Niente codice degli appalti quando i fondi interprofessionali finanziano la formazione

di Massimo Braghin

Il ministero del Lavoro con la circolare 10/2016 è intervenuto in materia di fondi paritetici interprofessionali fornendo chiarimenti in merito all'acquisizione di beni, servizi e contributi per le attività formative.

Premesso che i fondi paritetici interprofessionali nazionali vengono istituiti, a norma della legge 388/2000, al fine di favorire la realizzazione delle formazione professionale continua dei lavoratori impiegati nei settori di industria, agricoltura, terziario e artigianato, tali fondi possono inoltre finanziare totalmente o parzialmente determinati piani formativi istituiti a livello aziendale, territoriale, settoriale o individuale.

In materia è intervenuto il Dlgs 150/2015, che ha parzialmente riscritto tale disciplina disponendo che, per istituire i fondi paritetici interprofessionali, è condizione necessaria il rilascio dell'autorizzazione del ministero del Lavoro. Tale autorizzazione, a sua volta, deve essere preceduta dalla verifica delle finalità insite nei fondi stessi. La vigilanza sulla gestione dei fondi è in capo all'Anpal.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento dei fondi, ad essi contribuiscono i datori di lavoro che effettuano il relativo versamento contributivo all'Inps, il quale, a sua volta, effettua il trasferimento al fondo. In merito, invece, alle modalità di costituzione, il Dlgs 150/2015 ne contempla due: come soggetti giuridici di natura associativa (non riconosciuti) o come soggetti dotati di personalità giuridica.

Nella gestione dei fondi paritetici è d'obbligo il rispetto del principio di trasparenza. A favore di questa affermazione, è utile citare la sentenza del Consiglio di Stato numero 4304/2015, con la quale si riconosce natura pubblica, e quindi di perseguimento di fini di interesse generale, delle risorse destinate al finanziamento dei fondi paritetici.

Secondo l'Anac (nota del 15 gennaio 2016), i fondi paritetici sono negozi giuridici di diritto privato. Per quanto attiene, invece, la natura delle risorse raccolte e destinate al finanziamento, le stesse, secondo l'Anac, hanno natura pubblicistica e, di conseguenza, i fondi sono ritenuti organismi di diritto pubblico. Ne deriva la necessaria applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.

In proposito, quindi, l'Autorità nazionale anticorruzione si è espressa nel senso dell'applicabilità del codice dei contratti pubblici, sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all'affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi.
A fronte di queste considerazioni, i fondi paritetici devono applicare le procedure di aggiudicazione prevista dal codice dei contratti pubblici e la vigilanza è in capo all'Anac.

Le attività dei fondi possono inerire da un lato l'acquisizione di beni o servizi per l'organizzazione e il funzionamento, a fronte di un corrispettivo e in questo caso i fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal codice dei contratti pubblici e sottoposti alla vigilanza dell'Anac, a prescindere dalla tipologia di beni o servizi oggetto dell'affidamento, sia che siano necessari al loro funzionamento o organizzazione, sia che siano eventualmente relativi a servizi di formazione professionale che provvedano ad acquisire.

Dall'altro la concessione di un contributo atto a finanziare, totalmente o parzialmente, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali. Il distinguo, in questo caso, è fondamentale, in quanto ne deriva una diversa considerazione in merito all'applicabilità del codice dei contratti pubblici. Infatti, nel caso dell'acquisizione di beni e servizi che rispondono a un fabbisogno del fondo stesso, dietro versamento di un corrispettivo, è pacifica l'applicazione, da parte dei fondi, delle procedure di aggiudicazione previste dal codice; inoltre, non rileva il tipo di beni o di servizi oggetto dell'affidamento.

Di contro, se si ricade nella fattispecie della concessione di un contributo atto a finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, dato che l'interesse finale è di tipo generale, non è possibile configurare un corrispettivo, ma si tratta invece di somme volte a finanziare un'attività formativa, nella quale manca la controprestazione del beneficiario. A sostegno di questa tesi, è utile richiamare la definizione di appalto pubblico, ovvero un contratto a titolo oneroso concluso tra le parti, a fronte di un corrispettivo, per la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio. Nel caso della concessione di un contributo per il finanziamento di piani formativi, non sussiste tale caratteristica dell'onerosità.

Inoltre, in questo caso, il finanziamento che viene erogato per sostentare i piani formativi avviene a titolo di semplice rimborso delle spese sostenute per l'attività di formazione posta in atto. A supporto di tale interpretazione vi è la circolare 20/E del 11 maggio 2015 dell'agenzia delle Entrate nella quale viene precisato il trattamento fiscale da applicare alle somme di denaro erogate in favore del settore della formazione professionale, da parte dei fondi paritetici interprofessionali e che le sovvenzioni destinate all'attività di formazione, erogate sulla base dell'articolo 12 della legge 241/1990, conferiscono alla somma la natura di contributo pubblico, non rilevante quindi ai fini Iva.

Il contributo può essere attribuito con due modalità:
- diretta restituzione delle aziende aderenti, mediante l'apertura di un conto individuale cui attingere per il finanziamento delle attività formative;
- assegnazione su base solidaristica, mediante apertura di un conto collettivo o conto sistema, finanziato da quota parte dei contributi versati da tutte le imprese e aperto a tutte le imprese (in quest'ultimo caso, l'assegnazione delle risorse avviene sulla base della valutazione di merito delle attività formative proposte).

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