Adempimenti

Fondi di solidarietà per marittimi, trasporti pubblici e Ferrovie, al via le domande

di Michele Regina

Come è noto il Dlgs n. 148/2015 ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali abrogando la previgente normativa di cui all'articolo 3 della legge n. 92/2012 (legge Fornero).

L'Inps, già con circolare 17 giugno 2015, n. 122, come integrata dalla successiva circolare n. 201, ha fornito le istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle domande di prestazioni ordinarie (assegno ordinario e formazione) a carico dei Fondi già operativi nei seguenti settori:

- settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;

- settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;

- settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;

- settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.

Il ministero del Lavoro il 28 gennaio 2016 ha precisato che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all'articolo 30 del Dlgs 148/2015, il fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti, al più tardi, 15 giorni prima della medesima data.

Il 30 novembre 2015 sono stati nominati i comitati dei seguenti Fondi:

- fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;

- fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare;

- fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

I fondi a valle della nota ministeriale di cui sopra sono pienamente operativi dalla data del 30 novembre 2015.

Sciogliendo la riserva contenuta nella predetta circolare n. 122 del 2015, l'Inps, con il messaggio 2 marzo 2016, n. 981, illustra le modalità per le domande di assegno ordinario e di formazione (per i fondi che la prevedono) per i Fondi di nuova istituzione citati.

A norma dell'articolo 30, comma 2, del Dlgs 148/2015, la domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura Inps territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

I termini di cui sopra hanno natura ordinatoria. Il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa. Per l'istanza presentata tardivamente l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione .

Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei nuovi termini di presentazione e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 15 novembre 2015 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.
I fondi di solidarietà bilaterali possono, oltre alla prestazione reddituale in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, contribuire al finanziamento di programmi formativi.
Tale facoltà è prevista dal fondo di solidarietà bilaterale del trasporto pubblico, previa stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali, e dal fondo di solidarietà bilaterale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La procedura per l'accesso alle prestazioni è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l'invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione, per i fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.

La domanda è disponibile nel portale Inps, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "Cig e Fondi di solidarietà", opzione "Fondi di solidarietà'. Al portale "Servizi per le aziende ed i consulenti" si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto.

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