Adempimenti

Prospetto informativo disabili, approvato il vademecum

di Pietro Gremigni

Il ministero del Lavoro ha approvato il vademecum per la compilazione del prospetto informativo dei disabili la cui trasmissione è prevista dal 15 aprile 2016 fino alla scadenza del 15 maggio 2016, dopo un paio di proroghe rispetto alla ordinaria data del 31 gennaio 2016.
Il vademecum elenca le novità nella compilazione del prospetto informativo sorte, in buona parte, sulla base dei decreti attuativi del Jobs act e in particolare il decreto legislativo 151/2015 e il decreto legislativo 80/2015.


Part time - Nell'ambito del quadro relativo ai dati provinciali la sezione dei lavoratori in forza è stata arricchita, distinguendo i lavoratori in forza a tempo pieno da quelli part time. Inoltre, in applicazione del regolamento esecutivo, decreto del presidente della Repubblica 333/2000, occorre indicare nella sezione dei lavoratori a tempo pieno, per i datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, i lavoratori disabili con invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del presidente della Repubblica 18 giugno 1997, numero 246, assunti con contratto a tempo parziale, a prescindere dall'orario di lavoro svolto (articolo 3, comma 5, del Dpr 10 ottobre 2000, numero 333). Questi lavoratori possono, infatti essere considerati a tempo pieno e conteggiati come una unità. La compilazione riguarda il caso in cui i predetti lavoratori part time siano in forza a seguito di stipula di convenzione coi servizi competenti.
Occorre poi indicare le ore settimanali ordinarie previste nel contratto di lavoro del personale disabile in forza ex lege 68/1999 con contratto part time, nonché le ore settimanali di lavoro effettivamente prestate.
Le stesse indicazioni vanno inserire per i centralinisti telefonici e i terapisti della riabilitazione e massofisioterapisti non vedenti.


Telelavoro - L'articolo 23 del Dlgs 80/2015 esclude i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti, qualora vengano impiegati con tali modalità sulla base di accordi sindacali finalizzati a conciliare tempi di vita e di lavoro.
La nuova versione di compilazione del prospetto informativo aggiunge nel quadro dei dati provinciali i seguenti campi:
- il numero di lavoratori occupati attraverso l'istituto del telelavoro per l'intero orario settimanale contrattuale;
- il numero di lavoratori occupati attraverso l'istituto del telelavoro per una quota parte dell'intero orario settimanale contrattuale;
- nel caso di lavoratori che svolgono la propria attività in telelavoro solo per una quota parte dell'interno orario di lavoro contrattuale, le ore di lavoro settimanale effettivamente erogate dal singolo lavoratore.


Somministrati - Il Dlgs 81/2015 stabilisce quanto segue per i lavoratori somministrati in relazione all'utilizzatore tenuto all'invio del prospetto:
- sono da escludere dal computo dell'organico dell'utilizzatore;
- in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva.
Vediamo le novità del prospetto informativo e del quadro dei dati provinciali:
- bisogna indicare il numero di lavoratori con durata della missione non inferiore ai 12 mesi e con orario di lavoro settimanale equivalente al tempo pieno previsto nel Ccnl applicato, tenendo conto che la missione deve essere continuativa sullo stesso soggetto utilizzatore e deve comprendere il 31/12 dell'anno di riferimento del prospetto informativo;
- occorre indicare il numero di lavoratori con durata della missione non inferiore ai 12 mesi e con orario di lavoro settimanale inferiore al tempo pieno previsto nel Ccnl applicato.


Esonero parziale - Il prospetto include una nuova sezione dedicata alle aziende che hanno autocertificato l'esonero parziale rispetto all'obbligo dell'assunzione ai sensi dell'articolo 3 della legge 68/1999, per la presenza di lavoratori per i quali viene pagato un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille. In presenza di più autocertificazioni va indicata la più recente. Per il 2016 occorre specificare la data (di autocertificazione) da cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero. Occorre poi completare altri tre campi:
- il numero dei lavoratori con un tasso di premio pari o superiore al 60 per mille;
- la percentuale di lavoratori disabili non assunti per effetto dell'esonero rispetto alla Quota di Riserva nella provincia di riferimento;
- il numero di lavoratori disabili per i quali l'azienda si è avvalsa dell'esonero dall'obbligo all'assunzione.

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