Adempimenti

Nuove procedure di acquisizione della denuncia di infortunio: la circolare Enpaia

di Luca Vichi

La Fondazione Enpaia, con la circolare 18 aprile 2016, n. 1, ha reso noti gli adeguamenti alle modalità di denuncia degli infortuni professionali e di acquisizione della certificazione medica, alla luce delle novità introdotte dal Decreto legislativo 151/2015 in materia di semplificazioni.

Inabilità al lavoro inferiore a 30 giorni - Nei periodi d’inabilità al lavoro inferiore a 30 giorni la denuncia di infortunio professionale non è necessario venga trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro. L'obbligo di denuncia di infortunio viene assolto semplicemente con la denuncia alla Fondazione mediante l'utilizzo del modello Prev/05.

Inabilità al lavoro pari o superiore a 30 giorni - Nei casi di inabilità al lavoro pari o superiore a trenta giorni e nei casi di infortunio professionale mortale permane l'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro mediante l'utilizzo del modello Prev/05. Il datore di lavoro deve comunque provvedere a produrre alla Fondazione l'attestato di avvenuta denuncia.

Mezzi di comunicazione della denuncia di infortunio - La certificazione medica che attesta la tipologia di lesione e la sua natura, il rapporto con le cause e le circostanze di denuncia, qualora venga trasmessa alla Fondazione per mezzo di posta elettronica certificata (Pec), avrà valore di originale. Nel caso in cui invece la certificazione medica venga spedita per le vie postali, dovrà essere prodotta in originale. Come già previsto dalla circolare n. 3 del 25 maggio 2011, la certificazione medica prodotta in qualunque modo sotto forma di attestato di malattia telematico non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione dell'infortunio.

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