Adempimenti

Assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale: dal 5 maggio le domande online

di Antonio Carlo Scacco

Dal 5 maggio è disponibile la procedura per l'invio online delle istanze di accesso all'assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale: lo precisa l'Inps nel messaggio 1986/2016, sciogliendo la riserva espressa nella precedente circolare 22/2016.

Il decreto 94343/2016 ha adeguato la disciplina del vecchio Fondo di solidarietà residuale (dal 1° gennaio 2016 rinominato Fondo di integrazione salariale) alle disposizioni recentemente introdotte dal decreto legislativo 148/2015, rendendo possibile l'erogazione dell'assegno anche nei confronti dei dipendenti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti e dei datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale. Più in particolare l'assegno di solidarietà è garantito: per eventi di riduzione di attività lavorativa occorsi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, nonché per eventi di riduzione di attività lavorativa, intervenuti dal 1° luglio 2016, per i dipendenti di datori che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti.

Sul piano operativo la domanda, da presentare entro sette giorni dalla data di conclusione dell'accordo collettivo aziendale, è disponibile nel portale www.inps.it, servizi online accessibili per la tipologia di utente "aziende, consulenti e professionisti", voce "servizi per aziende e consulenti", opzione "Cig e fondi di solidarietà", opzione "fondi di solidarietà". Occorre indicare, una volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, tipo di prestazione, periodo, numero dei lavoratori interessati e ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa. Obbligatoria la allegazione dell'accordo collettivo aziendale e dell'elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti la qualifica, l'orario contrattuale ed altre informazioni reperibili nell'area download della procedura.

La prestazione erogabile al lavoratore è stabilita automaticamente dalla procedura sulla base dei dati forniti, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di riduzione dell'attività lavorativa (che dovranno essere fornite nella fase d'invio online della domanda).
In sede di prima applicazione, il periodo che va dal 1° gennaio 2016 fino al 5 maggio (data di pubblicazione del messaggio) è neutralizzato, il che significa che, per gli accordi sindacali conclusi durante tale intervallo temporale, la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso all'assegno di solidarietà (sette giorni) fa riferimento alla data da ultimo citata.

Il messaggio 1985/2016 fornisce, invece, le istruzioni per il pagamento diretto dell'assegno ordinario da parte del vecchio Fondo di solidarietà residuale, ormai l'unica modalità di erogazione prevista (le domande di accesso potevano essere inoltrate solo fino allo scorso 12 gennaio).
A tale fine è necessario che l'azienda trasmetta per ciascun lavoratore interessato il relativo modello SR41 utilizzando i servizi online, sezione servizi per le aziende e consulenti, sezione Cig, sezione invio richieste pag. dir SR41, anche prima dell'adozione della delibera da parte del comitato amministratore del fondo. Quest'ultima individua il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l'importo autorizzato, e viene comunicata via Pec alla struttura territoriale Inps competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il lavoratore può ricevere il pagamento diretto da parte della struttura territoriale.

La nota ricorda che resta a carico del datore di lavoro un contributo addizionale, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni, pari al 3%, per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, e al 4,50%, per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il recupero del contributo addizionale dovuto a seguito dei pagamenti diretti sarà oggetto di successive istruzioni.

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