Adempimenti

Detrazioni per oneri: l’Agenzia chiarisce gli ultimi dubbi operativi

di Matteo Ferraris

Rush finale alla ricerca del risparmio fiscale: a campagna per l'assistenza fiscale pienamente avviata, con la circolare n. 18/E l'Agenzia, rispondendo ai Caf, ufficializza la soluzioni ad alcune questioni particolari relative al trattamento di spese per oneri detraibili. Molte fattispecie non sono nuove ma rappresentano l'occasione per specificare o puntualizzare le condizioni per l'accesso all'agevolazione, anche in ragione dell'evoluzione del contesto entro il quale le spese sono state assunte.
Le risposte sono riassumibili in due filoni principali (spese sanitarie e spese di istruzione) ed uno residuale.
E proprio in quest'ultima sezione si trovano le risposte di maggiore interesse generale.
Alla risposta n. 3.3, infatti, la circolare ha chiarito – ma ciò era sufficientemente scontato - che qualora il sostituto d'imposta non abbia potuto erogare al dipendente tre particolari bonus, gli stessi possano essere richiesti direttamente nella dichiarazione dei redditi barrando la casella “Casi particolari” del quadro C del modello 730 o nell'equivalente quadro RC della dichiarazione UNICO PF2016. In particolare il quesito coinvolge il “bonus 80 euro” (previsto dall'articolo 13, comma 1bis, Tuir riservato ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, con imposta di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente se il reddito complessivo non è superiore a 26.000 euro). Analoga soluzione è prevista nell'eventualità di mancato riconoscimento da parte del sostituto d'imposta dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti rientrati in Italia con gli incentivi della L. n. 238/2010 (cd. “controesodo”) o per i docenti o ricercatori assunti con il beneficio sancito dalla L. n. 185/2008 (cd. “rimpatrio dei cervelli”).
L'Agenzia entra nel dettaglio della compilazione della dichiarazione e della casella “Casi particolari”. Va evidenziato che nel correlare dichiarazione e Certificazione Unica, in caso di carente indicazione delle fattispecie nelle annotazioni della Certificazione Unica 2016 (causali BC e BM) non viene richiesta la della correzione della certificazione. Del resto, secondo l'ipotesi, il regime agevolato non è stato riconosciuto e, conseguentemente, la certificazione unica è stata formata correttamente senza riportare annotazioni.

Ancora tra le risposte residuali sono riconosciuti oneri detraibili le spese per l'installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. La circolare precisa che le spese di impianto sono ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (nella misura del 50% per un importo massimo di spesa di 96.000 euro se le spese sono sostenute fino al 31 dicembre 2016, cfr. articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir) ma con precise performances l'intervento legittima la detrazione riservata alla riqualificazione energetica (nella misura del 65% della spesa). Le prescrizioni più specifiche prevedono la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347, della legge 296/2006).
Per connessione d'argomento si segnala l'ulteriore risposta afferente la trasmissibilità agli eredi delle “rate” non detratte dal padre defunto in relazione alle spese per ristrutturazione anche ove l'immobile non rientri nell'asse ereditario purchè egli possieda la detenzione materiale e diretta della casa.

Nei due filoni principali, si accolgono le risposte a temi specifici: dalla crioconservazione (le cui spese devono essere sostenute, anche all'estero, nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita effettuato in centri autorizzati e con finalità di cura o preservazione della fertilità maschile o femminile ove messa concretamente a rischio a causa di patologie o cure), alla fecondazione assistita all'estero (ammessa solo se le pratiche sono eseguite per finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata o da un medico specializzato italiano) sino alla dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia, per rimediare ai danni estetici causati dall'alopecia universale.
Questa fattispecie appare di interesse poiché viene riconosciuta la detrazione fiscale di una spesa sostenuta in carenza della natura curativa. L'intervento ha lo scopo di migliorare una condizione secondaria di una malattia, alleggerendone l'impatto piscologico negativo connesso. Per fruire della detrazione è comunque necessario acquisire la certificazione medica relativa alla patologia principale; l'intervento deve essere effettuato presso una struttura sanitaria autorizzata.
Il documento affronta, poi, le spese di istruzione riconoscendo la detrazione per la mensa scolastica, agevolabile anche se il servizio è fornito da soggetti diversi dalla scuola, previa attestazione che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno. Per l'anno d'imposta 2015, i dati riguardanti l'alunno o la scuola possono essere aggiunti sul documento comprovante la spesa dal contribuente.
Circa le spese universitarie, l'Agenzia ricorda che da quest'anno la misura di detraibilità è stabilita, per ogni ateneo non statale (incluse le università telematiche), sulla base degli importi medi delle tasse e contributi determinati in base al D.M. 29 aprile 2016; per la detrazione delle spese di frequenza all'estero di corsi universitari, il riferimento è all'importo massimo fissato per i corsi della medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente. Da ultimo, l'Agenzia affronta i corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie, associati all'area “Umanistico – sociale”.

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