Adempimenti

Recupero solidarietà: rientra per competenza anche giugno 2016

di Massimo Braghin

Attraverso il messaggio n. 1760 del 20/04/2016 l'INPS aveva fornito le istruzioni operative per il conguaglio dell'incremento del trattamento di integrazione salariale per le aziende destinatarie di contratti di solidarietà le quali saranno tenute ad esporre mensilmente nel flusso UniEmens, a partire dal periodo di paga di competenza aprile 2016, gli importi riferiti all'anno 2016 utilizzando il codice G603 per l'esposizione dell'importo dell'integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa ed il nuovo codice G709 per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all'anno 2016.

In merito all'esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2016 (gennaio, febbraio, marzo), e non conguagliata dovrà essere utilizzato il codice “G710” e, nell'Elemento DenunciaIndividuale/, l'importo posto a conguaglio. Pertanto le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi gennaio, febbraio e marzo 2016 dovranno essere effettuate con le denunce contributive relative ai periodi di paga di aprile, maggio e/o giugno 2016 e conseguentemente a partire dalla competenza di giugno 2016, cesserà l'operatività del predetto codice “G710”.

A proposito la Fondazione studi consulenti del lavoro con il parere 4 del 12 maggio 2016 ha ritenuto precisare che, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 2-quater, comma 2 della legge 21/2016 per i contratti di solidarietà di tipo “A” stipulati dal 24 settembre 2015, le cui istanze di integrazione salariale sono state presentate entro la stessa data, il trattamento di integrazione salariale è stato aumentato, per il solo anno 2016, della misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario ed entro il limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro, il recupero può essere effettuato fino al periodo di paga di giugno 2016 (quindi competenza giugno 2016) con presentazione Uniemens entro il 31 luglio 2016. Pertanto il codice cesserà la sua operatività solo a partire dal periodo di paga di luglio 2016.

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