Adempimenti

La rateazione debiti contributivi Inps in fase amministrativa decade se si saltano due rate, anche non in successione

di Silvano Imbriaci

La gestione delle dilazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa è oggetto di uno specifico regolamento dell'Inps (approvato con le determine presidenziali numero 229/2012 e 113/2013). Tuttavia, la necessità di uniformare prassi interpretative diverse sul territorio, nonché la casistica che ne è emersa, hanno costretto l'Inps con il messaggio 2312 del 24 maggio 2016 a fornire alcune precisazioni ulteriori in merito alla corretta gestione dei procedimenti di rateazione in questione.

La premessa generale (che comunque ha sempre contraddistinto le disposizioni amministrative in tema) è che la domanda di rateazione non può essere frazionata o parziale, ma deve comprendere l'intera esposizione debitoria come emergente da tutte le gestioni amministrate dall'Inps (principio della unicità della domanda amministrativa), pena la irricevibilità della domanda stessa.

Lo stesso accade quando siano state presentate diverse domande in diverse gestioni, che a tal fine dovranno essere respinte per «mancata regolarizzazione di tutte le gestioni» (nel provvedimento dovranno comunque essere indicate le corrette modalità di attivazione del procedimento).

Una opportuna precisazione riguarda la vicenda della revoca del beneficio della rateazione, ossia il mancato pagamento di due rate mensili consecutive.

L'Istituto, con una interpretazione severa, precisa che la decadenza dalla rateazione si verifica non solo nel caso in cui il mancato pagamento di due rate si verifichi con una rata in successione a un'altra, ma anche quando vi siano fenomeni di pagamenti con sequenze temporali alternate (per esempio due mancati pagamenti intervallati con il pagamento di una rata).

Questo perché il requisito in questione deve essere preso in considerazione ai fini della condizione di regolarità contributiva per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc). A tale proposito, il necessario presupposto per l'accesso alla rateazione continua a essere rappresentato dalla regolarità nel versamento della contribuzione corrente. Il debitore, in altre parole, dovrà far fronte a due linee di pagamento: quella derivante dal piano di ammortamento e quella relativa alla normale contribuzione in scadenza, per la quale, in un'ottica di maggiore facilitazione, l'Istituto aveva previsto già nel regolamento la possibilità di una forma di rateazione breve, ossia di dilazione del pagamento per un periodo non superiore a tre mesi e per un'unica volta nel corso della rateazione principale.

Dal momento che lo strumento della rateazione breve consente di integrare il requisito della correntezza della contribuzione, la domanda di accesso a questo particolare beneficio dovrà essere presentata con tempestività: nei casi di adempimento mensile entro 3 mesi dalla prima omissione, nei casi di adempimento periodico non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza legale del termine per adempiere riferito al trimestre in cui si è verificata l'omissione.

Per perfezionare questa forma di rateazione breve dovrà comunque essere versata la prima rata nei termini assegnati dal provvedimento di accoglimento: altrimenti, fino a quel momento, non potrà essere attestata la regolarità contributiva (ai fini del Durc).

Ovviamente, nel caso in cui il debitore non sia in grado di far fronte alla contribuzione corrente neanche con la dilazione sopra vista, egli sarà da considerarsi decaduto anche dal beneficio della rateizzazione del debito principale, con attivazione delle forme di recupero coattivo del credito.

Opportunamente il messaggio Inps si preoccupa delle ipotesi in cui l'omissione sia rilevata in sede di invito a regolarizzare a seguito di richiesta di Durc online. In tal caso, ove non sia possibile procedere alla rateazione breve, l'unica modalità di regolarizzazione istantanea del corrente sarà quella del pagamento integrale in unica soluzione delle rate correnti, fatta comunque salva la regolarità nel pagamento del debito principale dilazionato.

Altre rilevanti indicazioni riguardano poi l'annullamento del piano di ammortamento. Tale circostanza si verifica allorché, secondo regolamento (lett. F) non siano versate la prima rata o le rate scadute. A tal fine occorre distinguere: ove non intervenga il pagamento integrale alla data fissata nel piano di ammortamento, lo stesso dovrà essere annullato e per il contribuente non sarà più possibile chiedere un nuovo piano di ammortamento.

Ove invece vi sia un pagamento parziale delle rate successive alla prima (intendendosi un pagamento alle scadenze, ma con importi inferiori a quelli concordati) non vi sarà l'automatica estinzione del piano, ma l'Inps provvederà a richiedere formalmente all'interessato l'immediato rispetto degli obblighi assunti, conteggiando, assieme all'importo delle somme non versate, anche le relative sanzioni civili.

Quanto all'ipotesi di estinzione anticipata, l'Inps, contravvenendo alla severità delle disposizioni regolamentari, afferma che il contribuente potrà accedere a una nuova dilazione in presenza di estinzione in unica soluzione del precedente piano di dilazione non osservato.

Infine, per quanto riguarda le rate scadenti in giorno festivo, l'Inps ricorda il principio normativo di provenienza fiscale (Dlgs 241/1997) in base al quale se il termine per il versamento scade di sabato o in giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Stessa regola vale per il computo dei 15 giorni di tempo dalla data della domanda di dilazione per la definizione del procedimento.

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