Adempimenti

Fondo di solidarietà per i lavoratori del credito cooperativo

di Massimo Braghin

L'Inps, con la circolare 119 del 30 giugno 2016, ha fornito istruzioni ai lavoratori del credito cooperativo circa le modalità di accesso al Fondo di solidarietà e alla relativa disciplina concernente le prestazioni erogate.

Il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupazione è stato istituito presso l'Inps dal decreto 82761/2014. Nel frattempo, per effetto del Dlgs n. 148/2015, che ha revisionato non solo il sistema degli ammortizzatori sociali, ma anche la Legge n. 92/2012, è stato disposto che i fondi di solidarietà sono obbligatori per tutti quei settori in cui, non intervenendo la cassa integrazione, l'organico è mediamente superiore alle 5 unità.

Il Fondo eroga sia prestazioni ordinarie, sia prestazioni emergenziali integrative dell'indennità di disoccupazione, che prestazioni straordinarie.
Gli interventi ordinari sono così sintetizzabili:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- erogazione assegno ordinario in caso di riduzione di orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
- per il triennio 2013-2015, erogazione trattamento integrativo dell'Aspi in favore dei lavoratori sospesi.
Gli interventi a carattere emergenziale sono i seguenti:
- erogazione assegno emergenziale, a favore di lavoratori licenziati che non hanno i requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie, integrativo di Aspi e Naspi;
- finanziamento di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

Le domande vengono istruite secondo un criterio cronologico e nei limiti delle risorse stanziate. I soggetti beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà sono tutti i lavoratori dipendenti (a prescindere dall'anzianità aziendale), anche a tempo determinato, nonché i soggetti in apprendistato professionalizzante.

Relativamente al finanziamento dei programmi formativi, è condizione necessaria l'espletamento di una procedura sindacale che si concluda con la sottoscrizione di un accordo. Esso può prevedere un intervento in misura non superiore alla metà dell'ammontare complessivo del contributo ordinario dovuto dall'impresa fino al trimestre precedente la data di presentazione dell'istanza. La domanda deve essere presentata telematicamente all'Inps, indicando il periodo di formazione, il numero di lavoratori interessati, il totale ore di formazione, l'importo da finanziare, la data di accordo sindacale.
La misura dell'intervento è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore di realizzazione dei programmi formativi. Per l'utilizzo del finanziamento, si procede con il conguaglio contributivo, all'interno del flusso Uniemens.

L'assegno ordinario è fissato in misura pari al trattamento di integrazione salariale, per la relativa durata e per le causali di intervento della Cig e della Cigs, ridotto del contributo del 5,84 per cento. Quindi, l'assegno è dovuto in misura pari all'80% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale.

In caso di richiesta dell'assegno ordinario o di richiesta congiunta anche ai finanziamenti per programmi formativi e assegno ordinario, l'istanza viene accolta nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall'azienda fino al trimestre precedente la domanda.
Per i periodi coperti da assegno ordinario viene versata la contribuzione, che è utile ai fini della pensione, in termini di durata e misura. È previsto altresì un contributo addizionale in misura pari all'1,5% da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dal lavoratore che fruisce della prestazione ex art. 5, comma 1, lettera a), punti 2 e 3.

L'istanza, da trasmettere telematicamente all'Inps, deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa. Il lavoratore, per beneficiare dell'assegno ordinario, non deve assolutamente svolgere alcun ipo di lavoro in favore di soggetti terzi, in concomitanza della fruizione dello stesso. In tale periodo non spetta l'Anf.

Anche per accedere alle prestazioni emergenziali è necessaria la conclusione di una procedura sindacale con sottoscrizione di specifico accordo aziendale.
L'assegno emergenziale, che spetta per 24 mesi, è così determinato:
- 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dedotto il contributo del 5,84%, nel rispetto del massimale di 2.281,32 euro, in caso di retribuzione inferiore a 38.494,84 euro;
- 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, nel rispetto del massimale di 3.068,44 euro, in caso di retribuzione compresa tra 38.494,84 e 53.690,17 euro;
60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, nel rispetto del massimale di 3.568,87 euro, in caso di retribuzione superiore a 53.690,17 euro.

Nei periodi di fruizione viene versata la relativa contribuzione, utile ai fini della pensione. La domanda di accesso deve essere presentata telematicamente all'Inps.
Un'altra misura emergenziale è rappresentata dal finanziamento di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, per una durata massima di 12 mesi. Il contributo dovuto dall'azienda è pari alla metà della prestazione deliberata dal Fondo. La domanda deve essere presentata tassativamente a mezzo Pec alla sede Inps territorialmente competente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©