Adempimenti

Al via il Fondo di solidarietà per la provincia di Trento

di Pietro Gremigni

E' stato istituito il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino sulla base dell'accordo sindacale intervenuto in data 21 dicembre 2015.

Il ministero del Lavoro ha dato il via libera ufficiale al Fondo che, in applicazione del Dlgs 148/2015, ha il compito, tra l'altro, di assicurare i trattamenti di sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione dell'attività, nei casi in cui il datore di lavoro non possa beneficiare degli ammortizzatori sociali.

Le regole del nuovo Fondo sono quelle introdotte dal predetto decreto e in linea di massima ricalcano la disciplina della Cig.


Destinatari - Più in particolare il nuovo Fondo si rivolge ai lavoratori dipendenti dei
datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell'organico, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali, purché occupino almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Trento.
La consistenza dell'organico è determinata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno e con validità per l'intero anno, sulla base del numero di dipendenti in forza nel mese di dicembre dell'anno precedente. Sono computati tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Il datore di lavoro deve fornire all'Inps apposita dichiarazione circa l'esistenza o il venir meno del requisito occupazionale.
Possono aderirvi anche i datori di lavoro già iscritti ad altri Fondi di solidarietà purché occupino nella provincia di Trento almeno il 75% dei dipendenti.


Fondo residuale e di integrazione salariale - Qualora i datori di lavoro destinatari del nuovo Fondo siano già aderenti al fondo residuale o al fondo di integrazione salariale, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del Fondo o dalla data di adesione a tale Fondo.


Prestazioni - Il Fondo assicura le prestazioni ordinarie in costanza di rapporto in caso di riduzione o sospensione dell'attività ai quei lavoratori dipendenti, apprendisti compresi, che abbiano almeno 90 giorni di anzianità effettiva nell'unità produttiva interessata.
Il Fondo può inoltre erogare prestazioni straordinarie per agevolare l'esodo a quei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni. Infine può finanziare iniziative di riqualificazione e formazione professionale.
Nel caso di erogazione dell'assegno ordinario, la durata non può eccedere le 13 settimane entro il limite di 26 settimane nel biennio mobile. L'importo è pari alla misura dell'integrazione salariale.
In ogni caso il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in
carenza di disponibilità.
A regime, nel 2022, il Fondo non potrà erogare prestazioni in misura superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, limite però che nel 2016 e 2017 verrà applicato, in misura pari a dieci volte, e che sarà progressivamente adeguato negli anni successivi fino al 2022.


Contribuzione -I destinatari iscritti al nuovo Fondo devono versare, per finanziare le prestazioni ordinarie, un contributo pari allo 0,45% della retribuzione di cui 2/3 a carico del datore di lavoro, mentre in caso di attivazione dell'intervento ordinario dovranno versare un contributo addizionale del 4% oppure dell'8% per le prestazioni successive alle 13 settimane.

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