Adempimenti

Detassazione, il ministero del Lavoro riepiloga le modalità operative per il deposito degli accordi

di Matteo Ferraris

Il sistema normativo che regolamenta dla detassazione dei premi di risultato è ormai stranoto. Oltre alla norma, il decreto attuativo della “nuova” detassazione (DM 25 marzo 2016) ha disciplinato le modalità operative di deposito dei premi di risultato che danno diritto di fruire
- del trattamento fiscale agevolato (ritenuta del 10% in luogo di almeno il 25%)
- della conversione del premio in welfare aziendale, con esenzione totale del prelievo fiscale.

La normativa è definita dall'articolo 1, commi 182 e seguenti della legge 208/2015 che agevola anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa. Con la circolare dell'agenzia delle Entrate numero 28/E/2016, condivisa con il ministero del Lavoro, sono stati descritti i criteri e le modalità dell'agevolazione.

A seguito di tali interventi, il ministero del Lavoro con nota direttoriale 22 luglio 2016 protocollo 33/4274 ha ritenuto opportuno intervenire fornendo indicazioni operative relative alla compilazione del modello e all'attività di monitoraggio e verifica di competenza degli uffici centrali e territoriali del ministero. In premessa viene richiamato il vincolo di deposito sancito dall'articolo 5 disponendo che il deposito è effettuato utilizzando la funzione telematica reperibile sul sito www.lavoro.gov.it (sezione “Servizi”).

La nota del ministero non opera distinzioni circa la modalità di deposito che sarà telematica tanto per i contratti collettivi aziendali quanto per quelli territoriali. Il deposito del contratto è fatto unitamente alla dichiarazione di conformità che attesta l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per accedere alla detassazione dei premi.
Il deposito non è richiesto in caso di contratti territoriali che risultassero già depositati presso la direzione territoriale del Lavoro competente (in base all’articolo 14 del Dlgs 151/2015) alla data del 16 maggio 2016.

L'alleggerimento operativo è limitato, posto che il deposito effettuato non poteva recare il modello per l'attestazione, pubblicato unitamente al decreto attuativo. Ciò comporta che anche per la fattispecie indicata sarà comunque necessario compilare l'apposito modulo della procedura telematica indicando i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e Dtl presso la quale è avvenuto il deposito) ed evidenziando nella sezione 2 la tipologia di contratto “Territoriale”. Secondo quanto indicato al paragrafo 1.3 della circolare 28/E/2016, analoga procedura dovrà essere seguita anche per i contratti aziendali che risultino già depositati alla data del 16 maggio.

Un punto di attenzione particolare viene riservato alle cooperative per le quali deve essere depositato il verbale dell'assemblea dei soci nel caso di delibera dei “ristorni” per i soci lavoratori riconosciuta come fattispecie agevolata al paragrafo 1.2 della circolare 28/E. In tal caso, in fase di compilazione del modulo di autocertificazione la voce “contratto” va intesa quale “verbale di delibera” e nella sezione 6 andrà evidenziata la voce “ristorni”, riferita proprio a tale fattispecie.

Il deposito può essere curato oltre che dal datore di lavoro anche dai soggetti abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente: si tratta degli iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Il ministero avverte, però, che se il deposito è gestito in outsourcing dai consulenti, questi devono essere abilitati da parte dei datori di lavoro, secondo le indicazioni inserite nell'apposita sezione del sito.

Dall'8 luglio scorso, la procedura consente di depositare i contratti rinviando la dichiarazione di conformità ad un momento successivo. Tale modalità “flessibile” consente di compilare esclusivamente le sezioni 1, 2 e 9 del modello. Ulteriore elemento di flessibilità è previsto per i contratti territoriali, depositabili anche a mezzo Pec alla direzione del Lavoro territorialmente competente. A tal proposito, il ministero precisa, però, che il modello sarà messo a disposizione automaticamente alla direzione del Lavoro solo attraverso la compilazione telematica del modello e l'upload del contratto.

Per quanto concerne il monitoraggio, gli uffici territoriali, a partire dal 1° giugno 2016, sono abilitati a nuove funzionalità che consentono l'accesso a tutti i contratti depositati, con ricerca
- per codice fiscale dell'azienda;
- per direzione territoriale.
Attraverso il database gli uffici potranno consultare i modelli di monitoraggio compilati scegliendo anche un anno di riferimento.

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