Adempimenti

"Cruscotto infortuni" Inail aperto anche ai datori di lavoro: le modalità di fruizione

di Luca Vichi

Come si ricorderà, dal 23 dicembre 2015, in attuazione di quanto disposto dal comma 4, articolo 21 del Dlgs n. 151/2015, il datore di lavoro non ha più l'obbligo della tenuta del registro infortuni istituito con il Dpr n. 547/1955.
In considerazione di tale abolizione e allo scopo di fornire uno strumento utile all'attività di vigilanza, l'Istituto ha realizzato un apposito applicativo denominato "Cruscotto infortuni" mediante il quale Asl, Inail e ministero del Lavoro possono consultare gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro.
Adesso l'Inail, con la circolare n. 31 del 2 settembre 2016, annuncia il rilascio di un aggiornamento dell'applicativo la cui principale novità è rappresentata dalla possibilità di accesso per i datori di lavoro (e soggetti delegati) e per i loro intermediari.
Il "Cruscotto infortuni" è ora accessibile ai datori di lavoro e intermediari nell'area dei servizi on line sul portale dell'Istituto (macro area "Denunce di infortunio e malattia") tramite l'inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti.
È prevista una possibilità di consultazione in relazione alla:
- unità produttiva di un'azienda, in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;
- struttura dell'amministrazione statale, in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;
- località per il settore Agricoltura.
Per maggiori dettagli la circolare in commento rimanda al manuale utente del predetto servizio on line disponibile sul sito istituzionale www.inail.it.

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