Adempimenti

Trasporto pubblico, così l’accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà

di Antonio Carlo Scacco

Con circolare 186 del 30 settembre l'Inps diffonde le istruzioni amministrative ed operative circa le prestazioni ordinarie (assegno ordinario e programmi formativi) erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito presso l'Inps con decreto n. 86985 del 9 gennaio 2015. Le prestazioni ordinarie, in particolare, sono erogate sia in costanza di rapporto di lavoro che a seguito di sospensione o riduzione dell'attività e differiscono da quelle integrative erogate a seguito di cessazione del rapporto (per queste ultime l'Istituto si riserva di fornire ulteriori istruzioni).

Beneficiari sono i lavoratori dipendenti di imprese del trasporto pubblico che abbiano occupato in media più di cinque dipendenti nel semestre precedente la data d'inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario lavorativo. Sono esclusi i dirigenti ed inclusi i soli apprendisti professionalizzanti, ma occorre fare attenzione al fatto che, ai fini del computo della media occupazionale, si computano tutte le categorie di apprendisti.

Sulle domande, da presentare esclusivamente on-line non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre di 15 giorni dall'inizio della medesima, decide il Comitato amministratore del Fondo, secondo l'ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle risorse disponibili, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato ovvero a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale.

I criteri di valutazione sono quelli delineati dal decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 mentre per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria si fa riferimento al decreto Minlav n. 94033 del 13 gennaio 2016.

Una volta deliberato, la sede territoriale Inps rilascia nel cassetto bidirezionale la relativa autorizzazione al datore per la corresponsione diretta dell'assegno o alle operazioni di conguaglio. A tale proposito è utile ricordare che i termini per il conguaglio e le eventuali richieste di rimborso delle integrazioni erogate sono divenuti, con il decreto legislativo 148/2015, perentori (entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata, a pena di decadenza). Ad esempio se l'autorizzazione è concessa a partire dal 16 giugno 2016 al 15 giugno 2017 e l'autorizzazione Inps arriva il 20 luglio 2016 la decorrenza dei sei mesi inizia dal 30 giugno 2017 ( che corrisponde alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata). Se la autorizzazione Inps arriva dopo la scadenza del termine di durata allora i sei mesi decorrono da tale ultima data.

L'assegno, garantito per un periodo non superiore a novanta giorni nel biennio mobile, è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate, comprese tra zero ore e il limite contrattuale, ridotto del contributo apprendisti pari al 5,84%. Si applica il massimale di € 914,96 per retribuzioni non superiori a € 2.102,24 ed € 1.099,70 per retribuzioni superiori a € 2.102,24 (limiti validi per il corrente anno).

In casi eccezionali la durata può essere prorogata trimestralmente dal Comitato dietro presentazione di una nuova istanza, fino ad un massimo complessivo di dodici mesi in un biennio mobile. Se l'impresa ha già fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, è possibile presentare una nuova domanda ma solo dopo almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. In ogni caso la durata massima complessiva non può superare 24 mesi in un quinquennio mobile.

Durante la erogazione, il Fondo versa alla gestione previdenziale d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa, riferita al mese in cui si colloca l'evento. Per il 2016 l'aliquota contributiva è pari al 33% per i lavoratori iscritti prima del 1/1/1996, e 32,65% per quelli iscritti dopo tale data. Per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS è pari al 32,65% ovvero al 33% per gli iscritti alla gestione CTPS.

La seconda tipologia di prestazioni ordinarie, come anticipato, concerne i programmi formativi. A tale proposito il Fondo provvede alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi mirati alla formazione, riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

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