Adempimenti

Fsba, il sostituto di imposta è “variabile”

di Valentina Giampietro

L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 954-875/2016 indirizzata a Fsaba, il Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato, ha fornito importanti indicazioni in ordine agli adempimenti amministrativo-fiscali conseguenti all'erogazione da parte del Fondo stesso delle prestazioni a sostegno del reddito, in costanza del rapporto di lavoro, previste dal Dlgs 148/2015, cioè nei casi di erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto, corrisposti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Trattandosi di prestazioni erogate al lavoratore in sostituzione della retribuzione, esse devono essere assoggettate a imposizione fiscale secondo le regole stabilite in materia di redditi di lavoro dipendente (articolo 51 del Tuir) .

La questione su cui si esprime l'interpello attiene all'individuazione del soggetto tenuto a operare gli adempimenti in qualità di “sostituto d'imposta” nelle diverse casistiche di erogazione delle somme da parte di Fsba, che può avvenire:

a) da parte del Fondo, ovvero per il tramite degli enti bilaterali regionali, direttamente al lavoratore;

b) da parte del Fondo, ovvero per il tramite degli enti bilaterali regionali, alle aziende che provvedono a erogarle ai lavoratori.

Nel documento si richiama «la regola generale detatta dall'art. 23 del Dpr 600/1973 secondo cui il soggetto erogante è tenuto ad operare la ritenuta a titolo d'acconto ogniqualvolta corrisponde redditi ai quali si applica la disciplina in materia di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 51 (ex art. 48) del TUIR, a prescindere dalla qualità di dipendente rivestita dal percipiente; inoltre, nell'ottica di semplificare la gestione del rapporto di sostituzione, è stato ammesso che in presenza di un “collegamento” tra terzo erogatore e datore di lavoro, la ritenuta sia operata dal datore di lavoro nonostante le somme o i valori siano materialmente erogati dal terzo».

Ed è proprio sulla base di questa regola generale che l'agenzia delle Entrate ha ritenuto di doversi esprimere chiarendo che il sostituto di imposta, e dunque il soggetto tenuto a operare le ritenute sulle prestazioni di sostegno al reddito può essere Fsba qualora le somme siano da questo erogate al dipendente, anche se per il tramite degli enti bilaterali che agiscono in nome e per conto del Fondo stesso, ovvero può esserlo il datore di lavoro se le somme sono da questi corrisposte.

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