Adempimenti

Nell’edilizia per il Durc online vale il contratto applicato e non il settore di attività

di Virginio Villanova

La procedura del Durc online viaggia ormai spedita da oltre un anno e il ministero del Lavoro è intervenuto per mettere a punto due aspetti che avevano sollevato qualche perplessità.

L'intervento è stato affidato al decreto correttivo del ministro del Lavoro 245/2016 del 23 febbraio (pubblicato solo il 19 ottobre scorso sulla Gazzetta ufficiale) che ha voluto estendere i controlli di regolarità della cassa edile anche alle aziende che, seppur operanti in un settore diverso, applicano comunque per propria scelta il Ccnl dell'edilizia. Nel decreto vi sono importanti novità anche per le imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.

Prima delle modifiche, precisa il ministero del Lavoro con la circolare 33/2016, il controllo della cassa edile era limitato alle imprese classificabili ai fini previdenziali nel settore dell'industria e dell'artigianato. Con la nuova formulazione dell'articolo 2 del Dm 30 gennaio 2015, i controlli della cassa edile saranno estesi a quelle imprese che, pur non rientrando nei settori sopra indicati, hanno liberamente deciso di aderire e applicare il contratto nazionale delle edilizia, sottoscritto dalle associazioni più comparative sul piano nazionale.

La novità è di rilievo, anche perché non si prenderà più a riferimento la banca dati Inps, organizzata per settore di attività per verificare le scoperture previdenziali, ma l'effettiva adesione al contratto (da verificare sul campo, mediante controlli mirati) in quanto l'obbligo di versamento alla cassa edile è collegato proprio a tale ultima condizione.

Per le procedure concorsuali, la novità è riferita alle imprese in liquidazione coatta amministrativa e in amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi aziende in crisi, per le quali si applicano le stesse disposizioni riservate a suo tempo alle imprese in fallimento e a quelle in amministrazione straordinaria ai sensi del Dlgs 270/1999.

Queste disposizioni prevedono che la condizione di regolarità debba essere misurata prima dell'ammissione alla procedura e non va rilevata nella fase successiva mediante la richiesta di insinuazione al passivo da parte degli enti previdenziali.

In particolare la situazione di regolarità contributiva si realizzerà per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti prima della data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

La circolare 33/2016 giustifica tale scelta anche in ragione di una considerazione di ordine logico in quanto la mancanza del Durc impedirebbe all'impresa di operare per ritornare in bonis, superando lo stato d'insolvenza e inoltre perché lo stato d'insolvenza è proprio la ragione stessa da cui discende il mancato versamento alle scadenze previste dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

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