Adempimenti

Lavoro marittimo, per l’indennità di malattia validi anche i certificati esteri non standard

di Arturo Rossi

Ai fini dell'erogazione delle indennità di malattia ai lavoratori marittimi può attribuirsi validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché dalla stessa siano rilevabili gli elementi ritenuti essenziali.

Lo precisa l'Inps con messaggio 4492/2016, in merito ai casi di certificati esteri redatti non utilizzando i modelli "Mal.1", "Mal.2" e "Mal.3". Viene ricordato che, mentre per la generalità dei lavoratori, la certificazione medica attualmente viene redatta in modalità telematica, per i lavoratori assicurati ex-Ipsema la stessa è, a tutt'oggi, trasmessa all'Inps in forma cartacea.

L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile è attribuita alla competenza del ministero della Salute che la esercita in Italia attraverso ambulatori situati in prossimità di porti o aeroporti, ed attraverso il conferimento di incarichi a una rete di medici fiduciari; all'estero, il ministero della Salute svolge assistenza sanitaria esclusivamente attraverso il ricorso ai medici fiduciari. In attesa che anche per tali lavoratori avvenga la telematizzazione del certificato di malattia, la prassi in uso sia in Italia che all'estero prevede in particolare per la tutela di eventi di malattia insorti durante l'imbarco, l'utilizzo di uno specifico formulario, cosiddetto modello "Mal.1". Invece, i modelli "Mal.2" e "Mal.3", sono, rispettivamente, richiesti nel caso di eventi di malattia insorti dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata.

A tal proposito, è stato riscontrato in diversi casi, relativi a certificazioni provenienti da Paesi esteri, il mancato utilizzo, da parte dei medici fiduciari, dei modelli "Mal.1" "Mal.2" e "Mal.3" sostituiti da certificazioni su format generici. In merito, come fatto cenno, per l'erogazione delle indennità di malattia, può attribuirsi validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché dalla stessa siano rilevabili gli elementi ritenuti essenziali: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico, nonché l'abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, ai fini della reperibilità per il controllo pubblicistico della malattia.

L'istituto di previdenza precisa che la certificazione emessa in territorio estero, sia se redatta sui format "Mal. 1", "Mal.2" e "Mal.3" sia su format generici, completi degli elementi essenziali sopracitati, devono essere rilasciati esclusivamente da medici fiduciari del ministero della Salute.

L'Inps precisa anche che per quanto concerne la certificazione sanitaria, proveniente da un Paese comunitario, comprovante lo stato di malattia dei lavoratori marittimi, la stessa dovrà essere accettata dalle sedi territoriali anche se redatta in lingua straniera, come già indicato nel messaggio 28978/2007 per la generalità dei lavoratori (ai sensi dell'articolo 76 del regolamento Ce numero 883 del 29 aprile 2004).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©