Adempimenti

Chiarimenti sulla comunicazione per i voucher in agricoltura

di Virginio Villanova

La nuova comunicazione telematica sull'utilizzo dei voucher continua a sollevare una serie di dubbi a cui il ministero del Lavoro sta prontamente dando una risposta.

Il canale di comunicazione prescelto sono le Faq , a cui si aggiungono da ieri quelle da 11 a 15, che affrontano una serie di quesiti che fanno riferimento alla delicata questione dell'impiego in agricoltura, che, come noto, ha delle peculiarità significative.

Il primo punto affrontato, riguarda la comunicazione delle variazioni della prestazione lavorativa. Viene chiarito che se le variazioni riguardano la mancata prestazione lavorativa, a causa ad esempio di intemperie, la comunicazione va fatta entro la giornata di mancato impiego. Questa ipotesi, è giusto sottolineare, è cosa diversa dalla sostituzione del lavoratore o del luogo della prestazione (Faq n. 4) che va fatta sempre entro sessanta minuti dall'inizio della prestazione.

Se la prestazione in agricoltura è superiore a tre giorni, viene ribadito come la possibilità di segnalare nell'applicativo Inps una prestazione comunque non superiore a trenta giorni, non incide sul contenuto della mail in quanto l'arco temporale di tre giorni per l'esecuzione della prestazione in agricoltura è riferito solo all'obbligo nei confronti dell'Ispettorato nazionale del Lavoro(Faq 13).

Qualora l'integrazione dei dati Inps non interessa anche i (soli ) dati previsti per la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, non è necessario anche l'invio della mail e sarà necessaria solo l'integrazione all'istituto previdenziale. Si pensi all'ipotesi del prolungamento dell'orario di lavoro rispetto a quello iniziale, tenuto conto del fatto che nel settore agricolo non è prevista una data di inizio e di fine dell'attività.

Da ultimo la Faq n.15 affronta il tema generale di una prestazione, non necessariamente in agricoltura, che preveda luoghi diversi dove svolgere la prestazione lavorativa.
Pensiamo al caso in cui la ditta committente chieda al lavoratore di svolgere l'attività in luoghi diversi. In questo caso, a fini semplificatori, viene consentita la possibilità di inviare un'unica comunicazione prendendo a riferimento l'indirizzo mail dell'Ufficio dove insiste la sede ( operativa più che legale) della ditta committente.

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