Adempimenti

Conguagli contributivi 2016

di Pietro Gremigni

Con la denuncia contributiva del mese di “dicembre 2016” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2017), anche con quella di competenza di “gennaio 2017” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2017), i datori di lavoro possono procedere alle operazioni di conguaglio contributo riferite al 2016.
L'Inps, con la circolare 237 del 30 dicembre 2016, riepiloga gli aspetti ormai standard dei conguagli che appunto non presentano segnali di novità rispetto a quelli dell'anno precedente.

Verifica degli imponibili - La generalità delle operazioni di conguaglio vengono effettuate per la necessità di verificare l'effettivo ammontare dell'imponibile 2016 rispetto a quello applicato in corso d'anno, mese per mese. Così gli istituti che possono determinare operazioni di conguaglio in positivo o in negativo sono:
1) quelle riferite all'applicazione del contributo aggiuntivo Ivs dell'1% sulle fasce di retribuzione che hanno ecceduto il limite di 46.123 euro;
2) quelle riferite al massimale contributivo per i soggetti nuovi iscritti dal 1996 o che hanno optato per il sistema contributivo, rispetto al limite di 100.324 euro;
3) quelle riferite alle variabili retributive del mese di dicembre che possono essere liquidate solo col mese successivo ma vengono riferite all'anno precedente;
4) l'applicazione della soglia di esenzione contributiva per i fringe benefit erogati ai dipendenti, soglia confermata nella misura di 258,23 euro annue: qui occorre verificare che la somma dei fringe benefit del 2016 erogati anche da altri datori di lavoro per altri rapporti precedenti o contestuali, ecceda o meno la soglia, cosa che in questo caso porterebbe ad assoggettare a contribuzione tutto il valore erogato.

Uso dell’auto aziendale - Ai fini della quantificazione forfetaria del valore economico dell'utilizzo in forma privata del mezzo di trasporto (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, occorre calcolare la percorrenza annua totale del veicolo di 15.000 km e riferendone una parte di essi all'uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe Aci = misura del fringe benefit).

Prestiti ai dipendenti - In considerazione del fatto che la Bce ha fissato in 0,00% il Tur a fine anno, in sede di conguaglio occorrerà ricalcolare il benefit per il fatto che durante il 2016 è stato applicato il tasso dello 0,05 vigente a fine 2015.
Infatti per legge ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Trattamento di fine rapporto - Il Tfr versato dal datore di lavoro al Fondo tesoreria dell'Inps è equiparato a contribuzione obbligatoria. In più al Tfr si applicano una serie di regole specifiche che comportano la regolazione delle operazioni in sede di conguaglio. Ecco quali sono:
1) verifica dell'imponibile annuo retributivo su cui si calcola il Tfr rispetto a quanto applicato mensilmente in corso d'anno;
2) conguaglio dell'importo dell'imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, quest'anno pari al 17%;
3)per le imprese costituitesi nel corso del 2016 occorre verificare il superamento della soglia di 50 addetti a fine dicembre 2016 ai fini dell'obbligo di versare il Tfr rimasto in azienda al Fondo tesoreria dell'Inps. In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell'attività, tramite le operazioni di conguaglio contributivo.

Operazioni societarie - Nel caso di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione Cud. Le operazioni devono prendere a riferimento la retribuzione complessivamente percepita nell'anno, incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sulle erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.

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