Adempimenti

Cig in deroga settore pesca, presentazione dell’istanza entro il 30 gennaio 2017

di Paola Sanna

Con messaggio Inps n. 75 del 9 gennaio 2017 l'Istituto previdenziale riprende alcune delle istruzioni già fornite con circolare 177/2016, in merito alla gestione della Cig in deroga per il settore della pesca, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016, che prevede la possibilità di concessione e proroga di questo ammortizzatore sociale, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno.

Le istanze relative all'annualità 2016 devono essere presentate alle Sedi Inps territorialmente competenti entro e non oltre il 30 gennaio 2017 attraverso la piattaforma DigiWeb, valorizzando la casella “CIG Deroga Nazionale” ed indicando nel quadro “B” del modello SR100 in corrispondenza della data del decreto la data del “5/8/2016” e come numero di decreto il numero “1600069”.

In presenza di istanze con periodi di intervento che superano i tre mesi, l'Istituto non rilascerà alcuna autorizzazione, non riconducendo quindi il più ampio periodo richiesto al limite massimo ammesso, proprio perché non è prevista l'ipotesi di provvedimenti autorizzativi su frazioni di periodi richiesti attraverso il modello SR100. In queste ipotesi, dunque, l'azienda deve provvedere a presentare entro il prossimo 30 gennaio una nuova istanza con periodo di intervento di durata non superiore a tre mesi.

Laddove invece l'azienda presenti più istanze distinte - ciascuna delle quali però sempre ricompresa nel limite massimo di 3 mesi - l'Inps provvederà ad autorizzare - rispettandone l'ordine cronologico di presentazione - i diversi periodi, sommando le diverse durate ai fini del computo massimo dei tre mesi. Laddove le ultime domande presentate, prevedano periodi di intervento la cui durata per sommatoria eccede i tre mesi complessivamente autorizzabili, l'ultima istanza verrà respinta. È dunque importante in queste ipotesi che l'azienda provveda a presentare istanze separate le cui singole durate per sommatoria di quelle precedenti, non eccedano i 3 mesi. Ogni rettifica di situazioni analoghe già presentate, va definita - come si è detto - entro e non oltre il prossimo 30 gennaio.

Ed ancora, nel messaggio in argomento l'Inps precisa che saranno respinte le domande che contengono nell'apposito quadro “B” numero decreto e data decreto diversi da quelli sopra indicati.

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