Adempimenti

Inail, pubblicato il tasso di interesse legale per il 2017

di Massimo Braghin

L'Inail, con la Circolare n. 1 del 13 gennaio 2017, comunica la misura del tasso di interesse legale, con decorrenza 1° gennaio 2017, fissandola nello 0,1% in ragione d'anno.
L'Istituto, nella circolare in commento, fa altresì presente che il tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, ex art. 116 commi 15, 16 e 17 della Legge n. 388/2000. A tal proposito, l'Inail richiama le proprie precedenti circolari n. 56/2001 e n. 73/2003.

Tale variazione è stabilita dal decreto del ministero dell'Economia e Finanze 7 dicembre 2016.

È utile ricordare che la fonte normativa principale in materia di saggio di interesse legale è contenuta nell'articolo 1284 del codice civile, il quale dispone che il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5% in ragione d'anno. Il ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

La Legge finanziaria per il 2001, n. 388/2000, all'articolo 116 e, nello specifico, al comma 15, tratta la fattispecie della riduzione delle sanzioni civili, disponendo che, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni Inps e Inail, lo Stato fissa criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa;
b) per le aziende in crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

La richiamata Circolare Inail n. 56/2001, ha chiarito che la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura massima degli interessi legali è ammessa nei seguenti casi di inadempienze derivate da particolari e oggettive situazioni di difficoltà:
- omissione od evasione nelle ipotesi di procedure concorsuali;
- omissione nelle ipotesi di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro;
- omissione od evasione nelle ipotesi di oggettive incertezze di particolare rilevanza, fatto doloso del terzo e crisi aziendale.

La riduzione è applicabile a condizione del pagamento integrale del premio omesso o evaso ed è sottinteso che la sua specialità esclude gli interessi di mora.

La richiamata Circolare Inail n. 73/2003, ha descritto le modalità applicative della riduzione delle sanzioni civili, premettendo che la riduzione delle sanzioni civili è limitata alle ipotesi di mancato o ritardato pagamento di premi o contributi, ad esclusione dei casi di evasione contributiva. La riduzione si applica anche ai casi di evasione contributiva quando il datore di lavoro effettua la denuncia della propria situazione debitoria spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte dell'Istituto, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi.

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