Adempimenti

Invariate le aliquote contributive per l’agricoltura

di Massimo Braghin

L'Inps, con la circolare 18 del 31 gennaio 2017, comunica le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2017.

Nella determinazione delle aliquote contributive, il Dlgs 146/1997 dispone che, dal 1998, le stesse devono essere incrementate annualmente di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, fino al raggiungimento del valore del 32%. Tuttavia, in applicazione della legge di Stabilità 2016 (la 208/2015), la misura per l'anno 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2016, considerato che la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat tra il 2016 e il 2015 è pari a -0,1 per cento.

Ne deriva che, per l'anno 2017, l'aliquota contributiva da applicare alle generalità delle aziende agricole è pari al 28,70%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

La circolare effettua anche un espresso riferimento alle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, disponendo che l'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensione lavoratori dipendenti ha già raggiunto il limite massimo del 32%, cui si aggiunge l'incremento dello 0,30% previsto dalla legge 296/2006. Dunque, l'aliquota contributiva per l'anno 2017 sarà pari al 32,30%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.

Relativamente alla contribuzione Inail, non vi sono variazioni rispetto all'anno 2016.

Quindi, le misure dei contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro sono:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,1250;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185.

Non è variato nulla, altresì, in materia di agevolazioni previste per zone tariffarie nel settore agricolo, e vengono portate avanti le misure agevolative previste dalla legge di Stabilità 2011, ovvero:
- territori non svantaggiati: misura agevolazione 0,00%, dovuto 100%;
- territori montani: misura agevolazione 75%, dovuto 25%;
- territori svantaggiati: misura agevolazione 68%, dovuto 32%.

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