Adempimenti

La rottamazione non «sblocca» il Durc

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il contribuente che presenta la dichiarazione di adesione finalizzata alla definizione agevolata ( rottamazione ) di cartelle esattoriali contenenti debiti con l’Inps , per tutto il tempo necessario al perfezionamento della sanatoria, resta un soggetto non regolare nei riguardi dell’Istituto. Il suo status non rende possibile il rilascio del Durc e tale situazione perdura sino a che non interviene la conclusione della procedura di accoglimento dell’istanza.

Lo precisa l’Inps rispondendo a un quesito posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine del Consulenti del lavoro, alcuni giorni fa (si veda il Sole 24 Ore del 7 febbraio scorso).

Secondo gli esperti dell’istituto previdenziale, la domanda di ammissione alla rottamazione delle cartelle altro non è che una manifestazione di intenti e come tale non rientra nella previsione dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 che regolamenta il rilascio del Durc. La disposizione richiamata alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 3 stabilisce, infatti, che la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps sussiste, comunque, in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative. In altri termini, dunque, secondo quanto si legge nella lettera trasmessa ai Consulenti, chi non ha pagato i contributi continua a essere un soggetto inadempiente anche per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda sino alla risposta dell’agente della riscossione (AdR) che, per espressa previsione del comma 3, dell’articolo 6, del Dl 193/16 (Legge 225/16), può giungere anche diversi mesi dopo. In questo arco temporale, il Durc positivo non è ottenibile.

Che si tratti di una stortura del sistema è chiaro al punto tale che stesso Inps, prima di formalizzare la risposta, ha ritenuto opportuno coinvolgere la Direzione generale dell’attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il Dicastero interpellato, dal canto suo, si è espresso negativamente. Pleonastica appare la parte del parere in cui i tecnici ministeriali affermano: «D’altra parte sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’Inps e l’Inail attestare la regolarità contributiva”, cosi come previsto nei casi di rateazione. Nulla quaestio sul punto; il fatto è che il periodo messo in discussione è quello precedente l’ammissione alla rottamazione e non quello successivo.

Come già accennato, chi vuole aderire alla definizione agevolata deve presentare, entro il 31 marzo, all’AdR una dichiarazione di adesione redatta su modulo conforme denominato “DA1”. L’AdR, valutata la situazione, ha tempo sino al 31 maggio 2017 per comunicare al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Anche chi sta già pagando a rate (rateazione ordinaria) può rottamare, sempre che sia in regola con quelle scadenti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, con facoltà di sospendere i pagamenti. Proprio su questo punto si innesta la riflessione dei consulenti del lavoro. Infatti, chi ha già in corso una rateazione, pur smettendo di pagare, non subirà alcun nocumento. La sua posizione di contribuente in regola non cambierà nell’immediato, visto che l’AdR rileva l’omissione almeno dopo la 5 rata insoluta. Questo particolare meccanismo permette il superamento del gap temporale di cui si è detto. Pur trattandosi di una reale difficoltà, gli Enti interpellati non hanno ritenuto di condividerla.

La nota dell'Inps ai consulenti del lavoro

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