Adempimenti

Entro oggi va inviata la certificazione unica, poi cinque giorni per le correzioni

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Non rispettare la scadenza prevista per l’invio alle Entrate della certificazione unica, fissata per oggi martedì 7 marzo, può costare caro. Il sistema sanzionatorio è, infatti, severo.

La sanzione di base prevista per questo inadempimento è di 100 euro per ogni certificazione non inoltrata, tardiva o errata, con un limite massimo di 50mila euro annui per sostituto di imposta.

Lo scorso anno è stato introdotto un provvedimento di attuazione del regime sanzionatorio in relazione al quale, in caso di trasmissione della certificazione unica entro 60 giorni dal termine fissato per l’inoltro telematico, la sanzione da 100 euro si riduce a un terzo, con un massimo di 20mila euro per ogni anno e per ogni sostituto.

Si pone, tuttavia, un problema per l’identificazione delle violazioni.

Già lo scorso anno l’agenzia delle Entrate aveva precisato che la scadenza del 7 marzo doveva essere considerata inderogabile con riferimento alle certificazioni contenenti dati che, per la loro natura, devono confluire nella dichiarazione dei redditi precompilata. Con una risposta fornita a Telefisco 2017 l’Agenzia ha affermato che anche per l’anno in corso le certificazioni uniche che non contengono dati per la dichiarazione precompilata si possono trasmettere senza sanzioni entro il 31 luglio 2017 (data di presentazione del modello 770/2017). E un’ulteriore conferma in tal senso è arrivata anche dal comunicato diffuso dalle Entrate venerdì scorso.

Dunque, abbiamo due scadenze: una al 7 marzo e l’altra al 31 luglio.

È doveroso, inoltre, ricordare che per questo tipo di violazione non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

In aggiunta a quanto sin qui descritto, si deve ricordare la possibilità concessa ai sostituti e agli intermediari abilitati di poter intervenire su dichiarazioni già trasmesse che presentano errori, senza incorrere in sanzioni.

Se, infatti, rispettando la scadenza originaria (7 marzo), si inoltrano certificazioni che vengono respinte dal sistema informatico delle Entrate in quanto errate, è possibile intervenire per rimuovere le anomalie presenti nella certificazione uniche.

La nuova trasmissione della certificazione corretta deve avvenire nei cinque giorni successivi alla scadenza originaria, cioè sempre entro il 12 marzo.

Riguardo poi al differimento al 31 luglio, a parere di chi scrive sono riconoscibili i cinque giorni per l’eventuale correzione, ma non i 60 giorni utili per usufruire della sanzione ridotta.

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