Adempimenti

Pensionati nelle Pa coperti dall’Inail

di Mauro Pizzin

In caso di affidamento di incarichi gratuiti a dipendenti in pensione da parte delle pubbliche amministrazioni , ai fini dell’applicazione ad essi della c opertura assicurativa ciò che pesa non è la gratuita dell’incarico, ma la qualificazione dello stesso effettuata dall’amministrazione interessata. A sottolinearlo è una nota dell’Inail , diramata ieri.

L’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, ha fatto divieto a tutte le amministrazioni dello Stato, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico della Pa e alle autorità indipendenti, inclusa la Consob, di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito. In questo contesto - evidenzia l’Inail - ai fini della copertura assicurativa da applicare al pensionato ciò che conta è solo «la qualificazione che la stessa amministrazione conferente intende dare al rapporto che va ad instaurare con il soggetto in relazione all’oggetto della prestazione dedotta nell’atto di conferimento o nel contratto».

Per l’assolvimento degli obblighi assicurativi si applicheranno, quindi, le solite modalità della speciale “gestione per conto” o della gestione assicurativa ordinaria, a seconda che il soggetto assicurante sia destinatario dell’una o dell’altra modalità e, nel caso delle amministrazioni pubbliche rientranti nella gestione per conto, della natura del rapporto instaurato. Se l’amministrazione conferente qualificherà l’incarico come collaborazione coordinata e continuativa scatterà l’obbligo assicurativo nella forma della gestione ordinaria nel caso in cui sussistano i requisiti per la stessa, ossia il coordinamento con il committente, la personalità e la continuità delle prestazioni lavorative. La stessa regola si applicherà anche per le amministrazioni rientranti nella gestione per conto, in quanto quest’ultima non ricomprende i lavoratori parasubordinati.

Se, viceversa, gli incarichi gratuiti sono inquadrati come rapporto di lavoro autonomo, non potrà trovare attuazione l’obbligo assicurativo in assenza di una apposita norma di riferimento.

La nota Inail 60010/17

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