Adempimenti

Dal 15 maggio nuovo tasso per gli interessi moratori sulle cartelle esattoriali

di Matteo Ferraris

L'agenzia delle Entrate riduce dal 4,13 al 3,50% la misura degli interessi moratori. Si tratta degli interessi da corrispondere quando si pagano tardi le somme da cartella di pagamento o accertamento esecutivo.

La fattispecie è prevista dall'articolo 30 del Dpr n. 602/73 e interessa le somme iscritte a ruolo, versate oltre il limite di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
La maggiorazione non si applica, dunque, alle sanzioni e agli interessi: lo prevede la stesa norma.

L'interesse ridotto da applicare agli importi dovuti e non versati nei termini prestabiliti sarà efficace dal prossimo 15 maggio; la nuova misura è prevista dal provvedimento n. 66826 del 4 aprile 2017 che recepisce l'evoluzione dei tassi di interesse (media dei tassi bancari attivi registrata nel 2016).

Il provvedimento è efficace per un anno come prescritto dall'articolo 13 del Dlgs n. 159/2015, che prevede l'adeguamento secondo tale scansione temporale.

Come si calcolano gli interessi di mora
L'articolo 30 citato precisa che gli interessi sono dovuti sulle sole somme iscritte a ruolo.
Occorre dunque selezionare tali voci nella cartella e formulare il conteggio degli interessi, avendo come primo termine la data della notifica della cartella e come termine finale la data del pagamento.
Il tasso di interesse varia tenendo conto della variazione temporale del tasso degli interessi di mora stabilito dall'agenzia delle Entrate. Negli ultimi anni si registra un continuo e significativo calo. A mero titolo di esempio si richiamano gli ultimi tassi: dal 1° maggio 2013 il tasso applicabile era il 5,2233%; dal 1° maggio 2014 era del 5,14%; dal 15 maggio 2015 era il 4,88%; dal 15 maggio 2016 era il 4,13%.
A regime la misura del tasso dovrebbe essere regolata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze. Il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs n. 159/2015.

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