Adempimenti

Coltivatori diretti: le istruzioni per l’esonero contributivo

di Antonio Carlo Scacco

L'Inps ha fornito, con circolare 85 dell'11 maggio, istruzioni per la fruizione dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016, art. 1, co. 344 e 345 dell' articolo 1) a favore dei coltivatori diretti (Cd) e degli imprenditori agricoli professionali (Iap). Destinatari della agevolazione sono i soggetti della categorie citate di età inferiore a quaranta anni e che abbiano iniziato una nuova attività agricola nel corso del corrente anno (il requisito anagrafico è richiesto al momento dell'inizio della nuova attività). Possono tuttavia accedervi Cd e Iap iscritti nell'anno 2016 purché titolari di aziende ubicate nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate. Precisa l'Istituto che per aversi una nuova attività agricola deve sussistere il requisito della mancata iscrizione (e successiva cancellazione) nel corso dei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova attività. Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento dell'intero accredito contributivo IVS per un periodo massimo di trentasei mesi, del 66 per cento per il quarto anno e del 50 per cento per il quinto ed ultimo anno. La agevolazione è soggetta alle regole de minimis e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento (incluse le agevolazioni previste per le zone montane e quelle agricole svantaggiate). Sono esclusi dalla riduzione il contributo di maternità dovuto alla Gestione speciale dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali ed il contributo Inail (per i soli Cd). Per la fruizione è necessario inoltrare apposita domanda telematica all'Inps (accedendo a Cassetto previdenziale per autonomi agricoli - sezione “Comunicazione bidirezionale” - “Invio comunicazione”) utilizzando i due diversi moduli, già disponibili, Cd/Iap 2017 ovvero Cd/Iap ZS e ZM 2016 (quest'ultimo per i titolari di aziende nelle zone montane e svantaggiate). Successivamente l'Inps, verificato il possesso dei requisiti e la regolarità contributiva, comunicherà l'eventuale ammissione nel campo “esito” della medesima istanza nonché l'importo annuo del beneficio presuntivamente spettante (nel prospetto relativo al dettaglio contributivo, alla voce “esonero ex Legge 232/2016”, visualizzabile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli). Da notare che, di norma, per l'inoltro della domanda è richiesto il perfezionamento della iscrizione ed il possesso del relativo Codice Azienda (CA). Ove tuttavia la procedura sia ancora in corso ma sia stato comunque attribuito il CA è possibile presentare la domanda che resterà in uno stato di quiescenza in attesa del perfezionamento dell'iter.

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