Adempimenti

Abogados-avvocati, il ministero cancella oltre 300 abilitazioni

di Eugenio Sacchettini

Diventare avvocati senza esame di Stato, passando per Madrid, non è più possibile. Il ministero della Giustizia, con il rigetto di 332 riconoscimenti di titoli abilitativi acquisiti nella pensola iberica, ha di fatto chiuso la partita dopo la stretta che proprio la Spagna ha operato a partire dal 2011. Una partita che ha permesso di diventare avvocati senza esame di Stato, attraverso una semplice (seppur verosimilmente costosa) trafila burocratica che si snoda su quattro passaggi: 1) il riconoscimento in Spagna della laurea italiana; 2) l’iscrizione, sulla base del solo titolo di studio, all’albo forense spagnolo; 3) la conseguente iscrizione in un albo forense italiano come «avvocati stabiliti»; 4) il raggiungimento dell’iscrizione a pieno titolo come «avvocati integrati» dopo tre anni in Italia. Un flusso che viene però fermato quando in Spagna ci si è accorti che era troppo facile fare gli avvocati con la sola laurea in giurisprudenza: il freno però, lì azionato fin dal 2011, aveva evidentemente funzionato poco, perché continuavano a venire in Italia richieste di «exequatur», di trasmigrazione da albi forensi spagnoli a italiani senza che la nuova disciplina spagnola fosse stata rispettata.

Abogados stabiliti

A partire dal Dlgs 96/2001 gli avvocati iscritti ad albi di altri Paesi dell’Ue interessati ad ottenere lo “stabilimento” in Italia ex comma 1 dell’articolo 6 ed esercitare in Italia potevano ottenerlo con varie restrizioni. Un’ampia criticità è insorta da quando laureati in Italia hanno scoperto la “via spagnola”, quella cioè di richiedere l’omologazione del diploma di laurea italiano in Spagna e, su questa sola base, anche l’iscrizione all’albo forense giacché colà non era richiesto che il diploma di laurea. Forti di tale iscrizione, questi «abogados» divenivano «avvocati stabiliti» in Italia per poi, dopo tre anni, «avvocati integrati», cioè esercenti la professione forense di pieno diritto. E gli ostacoli a questo meccanismo sembravan venuti a cadere da quando questa via era stata spalancata dalla Corte Ue, con la sentenza 17 luglio 2014.

La stretta di Madrid

Nel frattempo il Regno di Spagna ha deciso di voltare pagina e, a decorrere dal 31 ottobre 2011, non ha più consentito l’iscrizione agli albi forensi spagnoli con la sola laurea in giurisprudenza. A norma della legge 34/2006, coloro che chiedevano l’omologazione del titolo straniero dopo tale data, per accedere all’avvocatura avrebbero dovuto frequentare un master specifico qualificato e superare l’esame di Stato. Ma qualcosa evidentemente non ha funzionato a Madrid, giacché il ministero della Giustizia spagnolo si è trovato a dovere mettere al setaccio le iscrizioni ottenute su titoli stranieri e a far depennare le iscrizioni irregolarmente ottenute.

La nota di Via Arenula

Il ministero della Giustizia italiana, conseguentemente, ha emesso la nota del 12 maggio 2017 che ha negato l’accoglibilità delle domande d’iscrizione all’albo degli avvocati «stabiliti» e, una volta accertata quest’irregolarità di base spagnola, ha disposto che sia pronunciata dai rispettivi Consigli degli ordini forensi la nullità della relativa iscrizione, con conseguente cancellazione dagli albi sia degli avvocati già «stabiliti», sia di quelli «integrati», cioè già divenuti avvocati di pieno diritto dopo un triennio di «stabilimento».

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