Adempimenti

Inail, rivalutazione delle rendite dal 1° luglio 2017

di Paola Sanna

Con determina del Presidente Inail n. 245 del 22 maggio 2017 sono stati rivalutati con decorrenza 1° luglio 2017 gli importi delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i settori Industria, Agricoltura, Navigazione, Medici radiologi e Tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

La determina, come di consueto, approva la relazione del Direttore generale dell'Istituto assicuratore, che dettaglia modalità e criteri presi a base per la rivalutazione delle prestazioni economiche.

Come noto, l'articolo 11 della legge 38/2000 prevede che a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, debba essere rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, sono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10%, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione.

Poiché per l'anno in corso non è intervenuta la variazione retributiva minima di cui sopra, a partire dal 1° luglio 2017 l'INAIL deve provvedere alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche collegate, sulla base dell'effettiva variazione dei prezzi al consumo delle famiglie di operi e impiegati.

Per il secondo anno consecutivo però, la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat è risultata negativa, quindi gli importi vigenti lo scorso anno - e peraltro anche nel 2015 - rimangono confermati anche per l'annualità 2017.

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