Adempimenti

Ricorsi amministrativi Inps in materia di rapporto di lavoro

di Silvano Imbriaci

L'Inps con il messaggio n. 2799 del 5 luglio 2017 fornisce istruzioni operative in merito alla individuazione dell'organo competente a decidere i ricorsi contro il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro adottato dagli uffici amministrativi all'esito delle proprie attività di verifica amministrativa o successivamente ad accertamento ispettivo, nel quale sia contestata al datore di lavoro la sussistenza del rapporto.

Si tratta delle ipotesi in cui, contrariamente a quanto avviene più frequentemente, l'accertamento conduce alla valutazione della non genuinità del rapporto di lavoro subordinato, non essendo presenti in fatto gli indici della subordinazione, o anche in relazione a situazioni o di parentela o familiarità tra i soggetti del rapporto, o a instaurazione non motivata di rapporti di lavoro a titolo gratuito. Spesso i rapporti fittizi sono utilizzati per lucrare in modo indebito su prestazioni previdenziali a carico dell'Istituto, comunque dovute in base al principio dell'automatismo anche in assenza di versamento di contribuzione.

Può dunque ben sussistere (e deve essere naturalmente tutelato) un interesse delle parti a far accertare la reale natura della subordinazione, anche in via amministrativa e prima del ricorso eventuale all'azione giudiziaria. Sul punto il testo dell'articolo 17 del dlgs n. 124/2004 è stato sostituito dall'articolo 11 del dlgs n. 149/2015; presso le sedi territoriali dell'Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di Lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'ispettorato, che lo presiede, dal direttore dell'Inps e dal direttore dell'Inail dove ha sede l'ispettorato competente.

Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro sono inoltrati alla sede territoriale dell'ispettorato e sono decisi dal Comitato entro 90 giorni dal ricevimento 8in mancanza di decisione il ricorso si intende respinto). Precedentemente al 2015, la competenza per questo tipo di ricorsi era affidata al Comitato regionale per i rapporti di lavoro istituiti presso le Direzioni regionali del lavoro. Si poneva un problema di definizione degli ambiti di competenza rispetto al Comitato regionale Inps ai quali era affidato il compito di «decidere in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro». Le istruzioni amministrative fornite in merito erano nel senso di conservare la competenza del Comitato regionale Inps nelle ipotesi di contestazioni circa la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo o per irregolarità non contestate in sede ispettiva. Allo stesso modo rientravano nella competenza del Comitato Inps anche i ricorsi amministrativi proposti dai lavoratori avverso atti amministrativi di disconoscimento rapporti di lavoro che trovavano il loro presupposto in verbali ispettivi emessi nei confronti dei datori di lavoro.

L'Inps precisa che tale distinzione deve permanere anche con l'indicazione delle competenze del nuovo Comitato; infatti la riforma non ha mutato la competenza del neo istituito Comitato rispetto al soppresso Comitato presso le Direzioni regionali. Dunque, fra i compiti di quest'organo rientra anche quello di decidere i ricorsi amministrativi proposti dal lavoratore avverso provvedimenti di disconoscimento del citato rapporto notificati al lavoratore dagli Uffici territoriali dell'Istituto a seguito di verbale ispettivo; le Sedi territoriali competenti ad istruire i ricorsi dovranno peraltro verificare l'esistenza di gravami prodotti dai datori di lavoro avanti ai Comitati per i rapporti di lavoro presso le sedi territoriali dell'Inl (ex Comitati presso le Drl), originati dalle risultanze del medesimo verbale ispettivo dal quale èconseguito il disconoscimento del rapporto di lavoro. I ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro adottato dall'Istituto – indirizzati al competente Comitato regionale - sono trasmessi dal ricorrente esclusivamente per via telematica, pena la loro irricevibilita e il termine per la presentazione èdi novanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi” di cui alla Determinazione presidenziale n. 195 del 20.12.2013. L'istanza può essere presentata dal lavoratore in possesso di Pin o dagli intermediari abilitati (avvocati, enti di Patronato, delegati)

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