Adempimenti

Le regole Inps sulle prestazioni antitubercolari

di Pietro Gremigni

A seguito della telematizzazione dal 2017 dell'invio del certificato di malattia tubercolare da parte del medico, l'Inps, con la circolare 112 del 13 luglio 2017 e con il successivo messaggio 2935 del 14 luglio 2017, ha impartito le istruzioni per la corretta gestione dell'indennità antitubercolare e delle prestazioni collegate.

Destinatari e requisiti - Hanno diritto alla tutela previdenziale per le indennità antitubercolari i lavoratori subordinati del settore privato, i pensionati e titolari di rendita e alcune categorie di dipendenti pubblici.
La tutela interessa, oltre a tutte le tipologie di lavoro subordinato, anche le seguenti categorie:
• pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
• coloni e mezzadri;
• detenuti lavoratori curati nei sanatori giudiziari
• lavoratori domestici (colf e badanti);
• religiosi e religiose in servizio retribuito presso datori di lavoro privati.
Non ne hanno diritto i titolari di pensione a carico delle gestioni assicurative per i lavoratori autonomi e i titolari di pensione sociale, purché, ovviamente, non abbiano almeno un anno di contribuzione da lavoro nell'intero arco della vita lavorativa o non siano soggetti aventi diritto in qualità di familiari di assicurato.
Inoltre, per poter fruire delle prestazioni connesse con la patologia tubercolare, occorre che risulti accreditato almeno un anno di contribuzione da lavoro nell'arco dell' intera vita lavorativa. Il requisito contributivo si intende soddisfatto qualora siano presenti versamenti di contribuzione all'assicurazione Ivs contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Prestazioni - Le prestazioni economiche decorrono dalla data del ricovero; nel caso di cura ambulatoriale/domiciliare, decorrono dalla data in cui è pervenuta all'Istituto la certificazione sanitaria attestante l'effettuazione della cura. Le prestazioni erogate dall'Inps sono descritte di seguito.
Indennità giornaliera: indennità giornaliera prevista in misura fissa rivalutabile (misura pari alla metà per i pensionati e familiari dell'assistito) per il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali/domiciliari e che dura fino a quando l'assistito necessiti di cure o fino alla data della stabilizzazione o guarigione clinica, e può riprendere al verificarsi di un nuovo evento. Per coloro che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia, l'indennità giornaliera spetta nelle stesse percentuali della malattia comune - comprese le domeniche e le altre festività - fino al limite dei 180 giorni; dal 181° giorno si riduce nella misura fissa stabilita annualmente con decreto ministeriale.
Se l'indennità di malattia è inferiore all'indennità giornaliera prevista nella misura fissa, dovrà essere erogata quest'ultima.
L'indennità è erogata in caso di esito favorevole della valutazione medico legale, successivamente alla presentazione della domanda.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l'indennità giornaliera per Tbc ai propri dipendenti - aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia - con le modalità e secondo le procedure previste per l'erogazione dell'indennità di malattia medesima.
L'indennità giornaliera è incompatibile con le prestazioni di disoccupazione e con la Cig.
La maternità obbligatoria prevale sull'indennità antitubercolare, mentre l'indennità di maternità per astensione facoltativa non può essere corrisposta nel caso di concomitante diritto all'indennità giornaliera che, pertanto, prevale sul diritto alla maternità facoltativa.
Indennità Post-Sanatoriale: spetta d'ufficio dalla data del raggiungimento della guarigione clinica o della stabilizzazione, a condizione che l'assistito non abbia svolto attività lavorativa e che si sia sottoposto ad almeno 60 giorni di cura (ricovero o cura ambulatoriale/domiciliare) attestata da certificazione sanitaria per l'intero periodo. È erogata dall'Inps in misura fissa, stabilita ed aggiornata annualmente; per i familiari, i pensionati o titolari di rendita e i loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari, la misura fissa si riduce del 50%; la stessa viene corrisposta per 24 mesi dopo la data della guarigione clinica o della stabilizzazione.
Qualora l'assistito non abbia diritto all'indennità giornaliera per il mantenimento del diritto all'intera retribuzione può essere riconosciuta l'indennità post sanatoriale anticipata, che viene concessa su presentazione di domanda (attualmente cartacea) nei seguenti casi:
- alla dimissione da ricovero non inferiore a 60 giorni con proseguimento di cura ambulatoriale o domiciliare;
- nei casi eventuali di ripresa del lavoro successiva a ricovero o cura ambulatoriale di durata complessiva non inferiore a 60 giorni e non ancora guarito o stabilizzato;
- qualora l'assistito venga ricoverato per malattia specifica durante il biennio di godimento dell'indennità post-sanatoriale.
Assegno di Cura o Sostentamento: spetta a coloro che abbiano fruito dell'indennità post sanatoriale. È corrisposto, previa presentazione di apposita domanda, in misura fissa, stabilita ed aggiornata annualmente con decreto ministeriale, qualora la capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare.

Domanda all’Inps - Le domande di prestazioni antitubercolari possono essere presentati sia dall'assicurato, sia dal familiare infermo. Qualora quest'ultimo sia un minore o interdetto, la domanda può essere presentata dalla persona che esercita la patria potestà o la tutela.
Dal 1° ottobre 2016 (in via esclusiva dal 1° gennaio 2017) è stata attivata, per i medici certificatori, la modalità telematica di redazione dei certificati medici - necessari per il riconoscimento, da parte dell'Inps, della tutela previdenziale e dei conseguenti benefici normativamente previsti.
La certificazione cartacea dovrà essere, comunque, accolta in tutti i casi di impossibilità all'utilizzo del servizio telematico. Nel caso in cui pervenga telematicamente la sola certificazione medica, non corredata da domanda, il certificato resta “sospeso”.
Il messaggio 2935/2017 ammette in ogni caso la copresenza di domande cartacee e certificati medici telematici (e viceversa) ai fini dell'istruttoria, con obbligo degli interessati di integrare nel caso la documentazione.

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