Adempimenti

Niente sconti contributivi senza Durc

di Luigi Caiazza

L'assenza del documento unico di regolarità contributiva (Durc ) determina il mancato godimento dei benefici contributivi di cui gode l'azienda per il periodo oggetto di tale accertata irregolarità. Pertanto, una volta esaurito il periodo di non rilascio del Durc, l'impresa potrà tornare a godere di benefici normativi e contributivi, compresi quelli di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.
È questa una prima conclusione cui perviene l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la circolare n. 3 di ieri.
Diversamente, il termine di 15 giorni previsto dall'articolo 4 del Decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, per la regolarizzazione della posizione contributiva ai fini del rilascio del Durc, viene precisato, che esso non può essere praticato anche nell'ipotesi di accertate violazioni in materia di tutela di cui all'allegato A al decreto stesso.
Tali violazioni, viene ribadito, costituiscono cause ostative al rilascio del documento in questione per tutto il periodo, indicato dal medesimo allegato per le rispettive violazioni, che siano state accertate, ovviamente, con provvedimento amministrativo o giurisdizionale definitivi.
Ne deriva che il godimento di eventuali benefici normativi e contributivi sono preclusi per i periodi indicati nel richiamato allegato A.
Non hanno rilevanza generale, invece, le violazioni derivanti dall'accertamento di violazioni riguardanti gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e decentrati.
In tal caso, infatti, tali irregolarità, a differenza di quelle connesse al rilascio del Durc, assumono rilevanza limitatamente al lavoratore interessato cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si è protratta la violazione.
Trattasi, in ogni caso, di violazioni, se regolarizzabili, che non impediscono il godimento dei benefici qualora regolarizzate prima dell'avvio di qualsiasi accertamento ispettivo
Tale ultima considerazione trova una sua logica operativa in quanto diversamente una revoca “totale” dei benefici a seguito di violazione di legge o di contratto collettivo anche di lieve entità, determinerebbe una penalizzazione anche più grave di quella ipotizzata dal citato decreto del 30 gennaio 2015.

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