Adempimenti

Vittime del dovere, l’Inps non è più sostituto di imposta

di Michele Regina

L'Inps, con i precedenti messaggi 26 gennaio 2017, n. 368, 29 marzo 2017, n. 1412 e 10 agosto 2017, n. 3274, ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della novità normativa introdotta dalla legge n. 232/2017 (legge di Bilancio per il corrente anno) in tema di esenzione dall'imposta sui redditi derivanti da trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti.

Con il citato messaggio n. 368/2017 l'Istituto aveva chiarito le modalità circa il rimborso delle ritenute effettuate dal mese di gennaio 2017 e la decorrenza dell'interruzione delle trattenute Irpef. Con gli altri messaggi indicati in premessa sono state date istruzioni ulteriori circa i beneficiari dell'esenzione fiscale.

Con il messaggio 8 settembre 2017, n. 3505, l'Inps precisa che in base al disposto normativo della legge n. 232/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti è cessato il proprio rapporto di sostituto di imposta. Pertanto Inps ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.

Per quanto sopra e in assenza di ritenute Irpef sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Inps non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 anche se siano riferite al periodo di imposta dell'anno 2016.

L'Istituto però precisa che manterrà tale posizione fatte salve diverse disposizioni dell'Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento ai soggetti titolari di detta tipologia di reddito.

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