Adempimenti

Visto di conformità, obbligo incerto per il 770

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Riguarda anche il 770/2017 l’abbassamento, da 15.000 a 5.000 euro, del limite del credito derivante da dichiarazione in presenza del quale è necessario apporre il visto di conformità. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 57/2017 , nella quale ha precisato che il nuovo tetto riguarda le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. L’obbligo del visto in presenza di crediti da utilizzare in compensazione orizzontale, inizialmente previsto solo per la dichiarazione Iva, è stato esteso alle altre dichiarazioni dall’articolo 1, comma 574, della legge 147/2013, con decorrenza dal periodo di imposta 2013.

La riduzione del limite da 15.000 a 5.000 euro è rilevante e saranno non pochi i sostituti che dovranno rispettare questo obbligo, molti dei quali, non avendo la revisione contabile, dovranno rivolgersi a professionisti abilitati al rilascio del visto e sostenere importanti costi aggiuntivi. Per questo motivo sarebbe opportuno che l’Agenzia fornisse alcuni chiarimenti per evitare errori (con relative pesanti sanzioni) da parte di aziende e professionisti non avvezzi a questo nuovo adempimento.

Regole di calcolo

In primo luogo andrebbe chiarito se, ai fini della quantificazione del credito che farebbe scattare l’obbligo (sopra 5.000), si debba fare riferimento al credito complessivo da 770 risultante dal rigo SX4 colonna 6 (se la dichiarazione non è stata frazionata , ovvero dalla somma dei righi SX4 colonna 6 dei diversi flussi) o, invece, alle singole tipologie di credito risultanti nei righi SX32 (da redditi di lavoro dipendente) SX33 (da redditi di lavoro autonomo) e SX34 (da redditi da capitale). Il dubbio deriva dal fatto che, nella circolare 14/E/2014, l’Agenzia aveva precisato «che il limite di importo di 15.000 euro (ora 5.000) si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione…».

In pratica si dovrà chiarire se le ritenute di lavoro dipendente, autonomo e di capitale che viaggiano con codici tributo distinti e con distinta indicazione nel 770, possano essere considerati o meno “distinte tipologie di redditi”, con la conseguenza che non scatterebbe l’obbligo del visto se complessivamente si superano i 5.000, ma singolarmente nessuna delle tre tipologie lo supera.

Crediti non utilizzati

Sarebbe altresì utile che l’Agenzia ribadisse la regola di base secondo cui l’obbligo del visto, con riferimento alle ritenute, riguarda solo i crediti derivanti da 770 che si intende utilizzare in compensazione orizzontale, cioè a fronte di imposte, premi e contributi diversi (rispetto alle ritenute di lavoro dipendente e alle addizionali).

In sostanza dovrebbe essere confermato (dopo quanto scritto nelle circolari 10/2014 e 28/2014) che l’obbligo non è generalizzato, ma riguarda solo i 770 da cui emerge un credito superiore a 5.000 euro che potrebbe essere esposto in compensazione con tributi/premi/contributi diversi.

Soggetti titolati

I soggetti che possono apporre il visto, secondo l’articolo 35, comma 1, lettera a, del Dlgs 241/1997 sono:

i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese e dipendenti;

commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro,

gli iscritti, al 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio.

In alternativa al visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile secondo l’articolo 2409-bis del codice civile possono effettuare la compensazione dei crediti se la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile, oltre che dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

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