Adempimenti

Artigiani e commercianti, chiarimenti dei Consulenti sulla contribuzione

di Michele Regina

Con approfondimento del 10 ottobre 2017 la Fondazione dei Consulenti del lavoro si occupa della contribuzione degli artigiani e commercianti.
In particolare si approfondisce il comportamento dell'Inps in caso di mancato versamento della contribuzione dovuta alla gestione specifica con una decurtazione dei periodi contributivi ai fini pensionistici.
La riflessione scaturisce in particolare a valle dell'attività di recupero dell'Istituto nei confronti di artigiani e commercianti che negli anni dal 2011 al 2013 hanno avuto anche partecipazioni in Srl , oltre all'attività propria .
Per gli anni oggetto di prescrizione l'Istituto trasforma il presunto mancato pagamento dei contributi a percentuale in una decurtazione delle settimane utili ai fini pensionistici.
Nel settore terziario l'obbligo di iscrizione alla Gestione specifica sussiste a condizione che:
1. si sia titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano dirette o organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado;
2. si abbia la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
3. si partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
4. si sia in possesso delle licenze o autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti e/o si sia iscritti in albi, registri o ruoli.
Nel caso in cui l'attività commerciale sia svolta in forma di società, sono iscrivibili all'assicurazione, in presenza dei requisiti di cui sopra:
- i soci di Snc e i loro familiari coadiutori, sempreché la partecipazione al lavoro abbia il carattere della prevalenza e della abitualità;
- i soci di società di fatto e i soci accomandatari di Sas ;
- i soci accomandanti delle Sas che abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario e svolgano effettivamente l'attività istituzionale della società in modo abituale e prevalente;
- i soci di Srl che partecipino con carattere di abitualità e prevalenza all'attività dell'azienda organizzata e/o diretta prevalentemente con il proprio lavoro.
Il reddito imponibile del socio deriva da tutti i redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef.
Detta interpretazione, secondo l'Istituto, ha comportato l'estensione dell'imponibilità anche ai redditi di capitali derivanti da partecipazioni societarie.
La Fondazione Studi ritiene che la percezione di utili, derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non fa emergere l'obbligo del versamento previdenziale.
Secondo la Fondazione Studi il versamento non dovuto di contributi determina l'obbligo da parte dell'Inps di restituzione degli stessi senza interessi, con conseguente contrazione dei relativi accrediti ai fini pensionistici.

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