Adempimenti

Solidarietà, istruzioni Inps per il recupero degli sgravi inutilizzati

di Paolo Rossi

L'Inps, con circolare 8 novembre 2017, numero 165, illustra le modalità per il recupero degli sgravi contributivi previsti per i contratti di solidarietà difensivi.

Il Dl 20 marzo 2014, numero 34, è intervenuto sull'impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (Cds) difensivi accompagnati da Cigs, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall'articolo 6 del Dl 510/1996. Sul punto, l'istituto previdenziale si è più volte pronunciato – da ultimo con le circolari 153/2014 (in Guida al Lavoro 48/2014) e 77/2016 (in Guida al Lavoro 21/2016) – con riguardo alle risorse stanziate per gli anni 2014 e 2015. La circolare in esame illustra in particolare le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme non utilizzate rispetto agli stanziamenti dei citati anni 2014 e 2015.

Aziende destinatarie - Le aziende destinatarie sono solo quelle individuate dal ministero del Lavoro attraverso decreti di ammissione allo sgravio, a valere sui residui dei fondi 2014 e 2015. Quindi si tratta di una misura non generalizzata, destinata a un numero limitato di imprese già autorizzate per tali anni (Ilva Spa, Costruzioni Edilponti Scarl, Editrice del Sud - Edisud Spa, Gh Napoli Spa, Gierre Srl, Gierre Srl, Mondus Service Srl).

Procedura di accesso allo sgravio - La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata dal datore di lavoro interessato, a seguito della quale la sede Inps competente provvederà ad attribuire il codice di autorizzazione "1W" avente il significato di "azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi del DI 7 luglio 2014, n. 83312".

Modalità di compilazione del flusso uniemens - Per quanto concerne il flusso uniemens, l’Inps distingue la procedura che devono seguire le aziende destinatarie dei soli fondi residui del 2014 da quelle che utilizzano i fondi residui di entrambi gli anni, 2014 e 2015.
Quanto alle prime, esporranno nel flusso uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, attraverso la valorizzazione all'interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, dei seguenti elementi:

a) nell'elemento “CausaleACredito” inseriranno il già previsto codice causale "L930" avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014";

b) nell'elemento “ImportoACredito”, indicheranno il relativo importo.
Quanto alle seconde, esporranno nel flusso uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, attraverso la valorizzazione all'interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, dei seguenti elementi:

c) nell'elemento “CausaleACredito” inseriranno il già previsto codice causale "L932" avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2015";

d) nell'elemento “ImportoACredito”, indicheranno il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 febbraio 2018 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare). Rispetto all'entità dello sgravio, l'Inps precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile.

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