Adempimenti

Tutela assicurativa Inail per i magistrati onorari

di Silvano Imbriaci

A seguito dell'approvazione della legge 57/2016, che delegava il Governo a riformare in modo organico la disciplina della magistratura onoraria, l'Inail, con la circolare 50 dell’8 novembre 2017, fornisce le prime indicazioni sull'obbligo assicurativo previsto per i giudici onorari di pace (i magistrati onorari addetti all'ufficio del giudice di pace) e per i vice procuratori onorari (magistrati onorari addetti all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica).

La riforma recepisce le istanze di regolamentazione della materia, tenendo ben presente la natura onoraria dell'incarico, nella consapevolezza di una sostanziale differenza dei giudici onorari non solo rispetto ai magistrati ma anche rispetto ai funzionari pubblici dipendenti, e che si traduce, in sostanza, in una diversa definizione della loro attività lavorativa ai fini della individuazione degli obblighi contributivi.

In particolare, per quanto riguarda l'Inail, in base all’articolo 25, comma 5, del Dlgs 116/2017, sono assicurati sia i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Dlgs) sia i magistrati in servizio alla medesima data. La sostanziale differenziazione rispetto ai magistrati ordinari, la si coglie anche su questo versante, attraverso la diversa natura dei compensi: indennità per i magistrati onorari (temporaneità dell'incarico) e retribuzione per il personale di ruolo. Nel primo caso, l'indennità non è più ricondotta fra i redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, ed è ricompresa nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo. La tariffa applicabile, per la determinazione del tasso di rischio, è quella dedicata al personale che fa uso di videoterminali e macchine da ufficio (tasso pari al 5 per mille) e l'Inail riconosce la totalità delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto. Il premio si calcola attraverso la retribuzione di ragguaglio contenuta nella circolare Inail 18 aprile 2017, numero 17 (per l'anno 2017, 16.195,20 euro) e per la sua effettiva determinazione, il Ministero invia la denuncia di iscrizione entro 30 giorni dall'emanazione della circolare (entro l'8 dicembre).

In sede di prima applicazione il premio è calcolato dalla sede Inail competente per territorio, mentre la liquidazione e il pagamento del premio per l'anno solare successivo a quello di attivazione della copertura assicurativa, saranno effettuati in autoliquidazione (articoli 28 e 44 del Dpr 1124/1965). All'inizio di ogni anno dovranno quindi essere calcolati il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione), con pagamento della somma complessiva in autoliquidazione utilizzando il modello F24 EP.

Il procedimento per la liquidazione delle prestazioni prevede l'obbligo di denuncia di infortunio o di malattia professionale a carico dell'ufficio individuato dal Ministero sulla base del proprio assetto organizzativo interno. La denuncia dovrà essere inoltrata in via telematica, con indicazione del certificato medico già trasmesso all'Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Nel caso di morte o di prognosi superiore ai 30 gorni, corre l'obbligo di informare l'autorità di pubblica sicurezza, che può ritenersi assolto con l'invio all'Inail della denuncia in via telematica, mentre a carico dell'assicurato è posto l'obbligo di informare l'ufficio competente per la denuncia all'Inail mediante l'invio di numero identificativo e data di rilascio del certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria cui l'infortunato abbia fatto ricorso.

Anche in questa disciplina di dettaglio emerge dunque in modo assai chiaro la volontà di separare tutela previdenziale del magistrato onorario rispetto alla tutela prevista in via ordinaria per il personale dipendente, proprio per la natura volontaria del rapporto di servizio, sprovvisto degli elementi che caratterizzano il pubblico impiego (anche se è innegabile l'attribuzione di funzioni pubbliche, legate al ruolo). Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione, ormai da tempo (sezioni unite 11272/1998), ha fatto chiarezza sugli elementi che distinguono il rapporto di pubblico impiego dal rapporto di servizio volontario tipico dei funzionari onorari (accesso, regolamento, retribuzione).

Peraltro, anche da ultimo, la Cassazione (sentenz 17862/2016) ha avuto modo di precisare che «la natura volontaria del rapporto di servizio instaurato con la magistratura onoraria, se anche comporta l'attribuzione di funzioni pubbliche, non consente di assimilare la figura del funzionario onorario a quella del pubblico dipendente, per motivi che attengono alle diverse modalità di accesso, all'inserimento solo funzionale del funzionario onorario nei ruoli dell'amministrazione, alla mancanza di uno statuto delle funzioni onorarie, al compenso a carattere indennitario e non retributivo ed infine alla durata del rapporto di servizio. Ne consegue, per questi motivi, la compatibilità con i principi costituzionali (articoli 3 e 38 della Costituzione) della mancanza di una copertura previdenziale analoga a quella prevista per i lavoratori subordinati o i collaboratori all'interno delle pubbliche amministrazioni (fattispecie riguardante la richiesta di accertamento del diritto a fruire di previdenza ed assistenza per attività svolta in funzione di giudice di pace)».

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