Adempimenti

Rottamazione bis, moduli e scadenze

di Salvatore Servidio

Il Dl 16 ottobre 2017 numero 148 («disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»), cosiddetto decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, prevede all’articolo 1 la definizione agevolata, la rottamazione bis, per le cartelle di pagamento affidate all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Chi aderisce alla nuova definizione agevolata 2017 pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 marzo 2018 invierà al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione con i carichi affidati dagli enti entro il 30 settembre 2017 per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella.
L'agenzia Entrate-Riscossione ha predisposto e pubblicato a tal fine il modello per aderire alla rottamazione bis, il modello DA-2017 del 26 ottobre 2017, in relazione ai debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi del 2017. In rete anche un nuovo modulo a uso dei contribuenti riammessi alla procedura dal Dl 148/2017.

Definizione agevolata 2017: modello DA-2017
Il modello DA-2017 serve per presentare la domanda di definizione agevolata 2017, dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (articolo 1, comma 4, del Dl 148/2017).
Coloro che intendono aderire alla definizione agevolata devono compilare il modello DA-2017 entro e non oltre il 15 maggio 2018, esclusivamente con una delle sottoindicate modalità.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 2017 può essere presentata:
- alla casella pec della direzione regionale dell'agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento, inviando il modello DA-2017, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch'essa da una casella pec;
- presso gli sportelli di agenzia delle Entrate-Riscossione, consegnando il modello DA-2017, compilato e firmato in ogni sua parte.
Nel modello il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata per tutti i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui all'articolo 1, comma 4, del Dl 148/2017, oppure limitatamente ai carichi rientranti nell'ambito applicativo e contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi: cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell'agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell'Inps.
In base all'articolo 1, comma 5, del Dl 148/2017, le modalità di presentazione e la modulistica per accedere alla definizione sono esclusivamente quelle indicate. Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata.
Qualora venisse presentata una richiesta per carichi affidati all'agente della riscossione in un periodo non ricompreso in quello previsto dalla norma (1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017), la dichiarazione non sarà presa in esame e non produrrà la sospensione dei relativi carichi.

Indicazione dei pagamenti
Il contribuente dichiara inoltre di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:
- unica soluzione, con scadenza rata luglio 2018
- oppure in 5 rate di pari importo scadenti nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019
- oppure in un altro numero di rate tra quelli previsti (due, tre, o quattro, così distribuite: due rate di pari importo con scadenza nei mesi di luglio 2018 e settembre 2018; tre rate di pari importo con scadenza nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre, 2018; quattro rate di pari importo con scadenza nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018).
In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi in misura pari al 4,5% annuo in base all'articolo 21, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973, numero 602.
In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

Giudizi pendenti
Il contribuente dichiara, infine, che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione, oppure che assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione.

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