Adempimenti

Operazioni di conguaglio fine anno, le istruzioni dell’Inps

di Antonio Carlo Scacco

Puntuale come tutti gli anni l'Inps fornisce, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2018, i chiarimenti operativi sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano le denunce UniEmens. Le operazioni dovranno essere effettuate con le denunce UniEmens relative ai mesi di dicembre 2017 (pagamento 16 gennaio 2018 e denuncia al 31 successivo) oppure gennaio 2018 (rispettivamente 16 e 28 febbraio 2018). Per i conguagli relativi al Tfr dovuto al fondo tesoreria la scadenza di pagamento è al 16 marzo del corrente anno (denuncia il 31). Di seguito un riepilogo delle principali operazioni, cercando di evidenziare le novità intervenute.

Massimale contributivo e pensionabile
Per il 2017 è fissato ad euro 100.324,00. Il datore o il suo consulente dovranno verificare se siano stati versati contributi, nel corso dell'anno passato, su retribuzioni eccedenti tale importo. Si ricorda che il massimale non è rapportabile al mese, pertanto si calcola la contribuzione mese per mese, sull'intera retribuzione. Raggiunto il massimale, si procede a versare la contribuzione diversa da quella pensionistica. Solitamente nel mese in cui si verifica il superamento del massimale per i lavoratori interessati (iscritti dal 1° gennaio 1996 o che hanno optato per la determinazione contributiva della pensione), si valorizza l'elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi> entro il limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente va nell'elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> (con minore contribuzione). Se nei mesi successivi si supera il massimale l'imponibile sarà pari a zero, mentre si continua a valorizzare l'elemento <EccedenzaMassimale>. Nel caso si verifichi una errata determinazione dell'imponibile si procede in sede di conguaglio valorizzando le specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.

Contributo aggiuntivo
Il contributo dell'1% è previsto a carico del lavoratore sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l'anno 2017 pari a € 46.123,00, ossia € 3.844,00 mensile). Il versamento di tale contributo è mensilizzato, ossia si applica la aliquota dell'1% sulla retribuzione eccedente il limite mensile. Potrebbe pertanto verificarsi, a fine anno, oppure al momento della cessazione del rapporto, la necessità di un conguaglio (a debito ovvero a credito). Gli importi dovranno essere pertanto trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati ed esposti nel flusso UniEmens individuale:
-<Elemento <ContribuzioneAggiuntiva> Elemento <Regolarizz1PerCento> <ContribAggRegolarizz> : Importo della regolarizzazione della contribuzione aggiuntiva;
-<RecuperoAggRegolarizz>: Importo del recupero della contribuzione aggiuntiva 1%.
La circolare 1/2018 precisa che:
a) nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, ai fini dell'applicazione del contributo aggiuntivo le retribuzioni devono essere cumulate. Il lavoratore dovrà pertanto esibire ai datori di lavoro successivi la certificazione delle retribuzioni precedenti;
b) ai fini delle operazioni di conguaglio, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto di € 46.123,00 se gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia del mese di gennaio 2018 (sono considerate retribuzioni di gennaio 2018);
c) se a dicembre 2017 vi è un solo datore, sarà questi a procedere all'eventuale conguaglio.

Fringe benefits
Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se di importo complessivamente non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 (il valore eccedente concorre interamente a formare il reddito e si includono i benefits corrisposti da eventuali precedenti datori). Se in sede di conguaglio il valore risulta superiore al limite anzidetto occorre procedere al versamento dei contributi e la quota a carico del dipendente dovrà essere trattenuta. Da ricordare che, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (invece ai fini fiscali sarà trattenuta anche l'Irpef sul fringe benefit erogato dal precedente datore).

Tfr e Fondo tesoreria (per le aziende con almeno 50 addetti nel 2006 o nell’anno di inizio attività se successiva)
Durante le operazioni di conguaglio di queste operazioni (che possono avvenire entro il mese di competenza febbraio 2018) le aziende devono sistemare le eventuali differenze a debito per le somme mensilmente versate al Fondo ed alla regolarizzazione delle misure compensative. A tale scopo si utilizza l'Elemento <MeseTesoreria> nella Sezione denuncia individuale e l'Elemento <AziendaTFR> nella Sezione denuncia aziendale del flusso.

Elementi variabili della retribuzione
I datori possono assoggettare a contribuzione nel mese successivo gli elementi retribuitivi cosiddetti variabili, ossia elementi influenzati da eventi tali da non renderli ancora noti nel mese di competenza (ad es. straordinari, malattie, trasferte, infortuni, permessi non retribuiti, prestiti concessi dal datore ecc.). Di tale retribuzione e contribuzione si dà evidenza valorizzando l'Elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens. Da notare, tuttavia, che, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione si considerano per competenza (dicembre 2017), mentre ai fini dell'assoggettamento contributivo si considerano retribuzione del mese di gennaio 2018. Fa eccezione il caso di imponibile negativo per il quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare. Ai fini della Certificazione Unica 2018 e della dichiarazione 770/2018, i datori valorizzeranno quindi tali variabili retributive nell'imponibile 2017.

Altri conguagli
a) Monetizzazione delle ferie non godute. Le quattro settimane di ferie non godute entro il 18° mese successivo all'anno di maturazione o nel diverso o più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, danno comunque luogo all'obbligo, entro il mese successivo alla scadenza, di valorizzarne l'ammontare per adempiere all'obbligazione contributiva. Nel caso in cui le ferie siano comunque godute (anche successivamente ai predetti 18 mesi) sorge la necessità di recuperare la contribuzione già versata. La procedura si effettua utilizzando l'elemento <VarRetributive> e la <CausaleVarRtr> “FERIE”, che consente di diminuire l'imponibile del mese della denuncia originaria e il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione;
b) Prestiti agevolati ai dipendenti. La base imponibile del prestito agevolato ai dipendenti è pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso praticato in azienda. La circolare Inps 1/2018 conferma che l’attuale misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari a 0,00%;
c) Contributo di solidarietà. Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse dalla quota di Tfr, destinate a realizzare finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà nella misura del 10 per cento. Ove le operazioni di conguaglio incidano sull'ammontare di tale contributo i datori di lavoro dovranno avvalersi dei codici causali nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens: L938 (contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al Fpld, nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'Inps ed L939 (“contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai”).

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