Adempimenti

Rottamazione cartelle bis, confermate le regole per il rilascio del Durc

di Michele Regina

L'Inps, con il messaggio 12 gennaio 2018, n. 142, fornisce chiarimenti in merito alle cartelle di pagamento oggetto di nuova rottamazione a valle del confronto con il Ministero vigilante.
Per l'Istituto relativamente ai carichi contenuti nei ruoli o avvisi di pagamento che sono oggetto di nuova definizione agevolata dei debiti contributivi è possibile ottenere un esito di regolarità contributiva per il periodo che va dalla data di presentazione della domanda di adesione a quella di scadenza della prima o unica rata, nel rispetto degli altri obblighi previsti per la concessione del Durc.

Si crea con la presentazione della domanda di adesione la sospensione degli effetti ostativi al rilascio del documento di regolarità per effetto del debito contributivo scaduto.
È del tutto evidente che l'esito del mancato perfezionamento della definizione agevolata, derivante dall'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di del piano di dilazione determina l'annullamento di tutti i Durc rilasciati per l'adesione alla rottamazione bis delle cartelle.

In base alla riapertura dei termini stabilita dall'articolo 1 del Dl 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è pertanto prevista una delle seguenti situazioni:

- con il pagamento entro il 7 dicembre 2017, le rate non versate, dovute in base a domanda di definizione agevolata 2016 in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, di conservare i benefici della stessa definizione, sanando anche eventuali pagamenti tardivi delle rate di luglio, settembre e novembre 2017;

- di poter avere accesso ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di domanda di definizione agevolata 2016;

- di poter accedere alla definizione agevolata per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente definizione perché non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016;

- di poter inoltre accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Si ricorda, infine, che la definizione agevolata permette di poter estinguere i debiti contributivi evitando le sanzioni e le somme aggiuntive.

Entro il prossimo 15 maggio 2018 è quindi possibile presentare all'Agente della Riscossione la domanda di adesione alla definizione agevolata con riferimento a:

1. carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano oggetto di domanda di definizione agevolata 2016;

2. carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione per assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016;

3. carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Dalla data di presentazione della istanza e fino alla data di pagamento della prima/unica rata sono sospesi i pagamenti delle rate riferite a piani di rateazioni con scadenza successiva alla data di presentazione.

Per le fattispecie di cui ai punti 1 e 3 sopra indicati il versamento delle somme a debito legate alla domanda di adesione deve essere effettuato in unica rata oppure in un numero massimo di 5 rate consecutive di pari importo alle seguenti scadenze:

- luglio 2018;
- settembre 2018;
- ottobre 2018;
- novembre 2018;
- febbraio 2019.

Per la fattispecie di cui al punto 2 si deve saldare il dovuto:

- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;

- nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all'80% delle somme complessivamente dovute;

- entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporta come detto l'improcedibilità con il rigetto della nuova istanza di definizione agevolata.

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