Adempimenti

Copertura Inail per gli imputati nel processo penale

di Luca De Compadri

Con la circolare n. 5 del 12 gennaio 2018 l'Inail fornisce chiarimenti ed istruzioni in merito all'ambito operativo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, numero 208.

Tale articolo prevedeva, in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, la copertura assicurativa, a carico del Fondo istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del Codice penale.

Con l'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 veniva stabilita la copertura assicurativa a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche a favore degli imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di «lieve entità» in materia di stupefacenti, impegnati in attività gratuite di pubblica utilità (cfr. circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8).
In via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, inoltre, la copertura assicurativa veniva estesa in favore dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale appartenenti alle categorie dei beneficiari di misure di sostegno al reddito, dei detenuti e internati e dei migranti richiedenti asilo (cfr. circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15).

Orbene, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cosiddetta legge di bilancio 2018), il Fondo, istituito con l'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sopra menzionato, viene finanziato solo per 3 milioni, in via sperimentale per gli anni 2018 e 2019 e solo per le finalità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Si evince, dunque, che il legislatore fissa un limite di spese e al tempo stesso limita il numero dei beneficiari della copertura assicurativa. Tali beneficiari vanno individuati in coloro che risultino assegnati e/o impegnati in lavori di pubblica utilità in conseguenza dei seguenti provvedimenti:

- sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall'articolo 186, comma 9-bis (Guida sotto l'influenza dell'alcool), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall'articolo 187, comma 8-bis (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- sentenza di condanna per reati di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- ordinanza di sospensione del processo penale con messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.
Da quanto sopra dovrebbero rimanere esclusi dalla copertura assicurativa i detenuti, gli internati e i migranti richiedenti asilo, con le modalità e alle condizioni descritte con la circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15.

L'Istituto, nella circolare n. 5 del 12 gennaio 2018, poi, ribadisce che l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lavori di pubblica utilità è in capo ai soggetti promotori e su di essi gravano gli adempimenti nei confronti dell' Inail per l'attivazione della relativa copertura assicurativa. I soggetti promotori del progetto di pubblica utilità possono essere lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie, gli enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, che operano in Italia, secondo le modalità indicate dalla circolare n. 5 del 12 gennaio 2018 citata. Giova ricordare che i soggetti promotori stipulano con il ministero della Giustizia, o con i presidenti dei tribunali delegati, le convenzioni previste dal decreto del ministro della Giustizia 26 marzo 20016, nonché dal decreto del ministro della Giustizia 8 giugno 2015, n. 887. In tali convenzioni sono specificate le tipologie di attività che i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono chiamati a svolgere e vengono regolati anche gli aspetti organizzativi inerenti agli accertamenti sulla regolarità della prestazione gratuita di pubblica utilità.

Il premio speciale unitario è frazionabile per giorni in relazione alle effettive giornate di attività lavorativa di pubblica utilità prestate e su di esso si applica l'addizionale dell'1% di cui all'articolo 181 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 112415. Sul punto, va sottolineato che l'onere del premio per la copertura assicurativa richiesta all'Inail dai soggetti promotori a favore dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, dei tossicodipendenti condannati per un reato in materia di stupefacenti e degli imputati in stato di sospensione del processo e messa alla prova ex articolo 168- bis del codice penale, è posto direttamente a carico del Fondo istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, finanziato a tal fine con 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Al riguardo, la circolare n. 5 del 12 gennaio 2018 l'Inail ricorda che il soggetto promotore del progetto di pubblica utilità dovrà richiedere all'Inail l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse disponibili del predetto Fondo, seguendo le modalità all'uopo indicate e tenendo presente che in caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo il sistema non consente la presentazione di altre richieste di attivazione della copertura assicurativa.

Per quanto concerne gli adempimenti, l'Istituto informa che, poiché per i soggetti coinvolti nei lavori di pubblica utilità la vigente normativa prevede un'apposita registrazione delle presenze, ai fini dei controlli si fa riferimento alle registrazioni eseguite sui documenti previsti da tale normativa (cfr. a titolo esemplificativo l'articolo 4, comma 2, decreto del ministero della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88).

Infine, la circolare n. 5 del 12 gennaio 2018, prevede che :
- ai sensi dell'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8118 gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei confronti dei soggetti assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro attualmente in base all'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11719 (e prima in forza della legge 11 agosto 1991, n. 266), gravano sia sul soggetto promotore, sia sui beneficiari del progetto di pubblica utilità;
- l'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale è a carico del soggetto promotore che è tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 53 e 54 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nei termini e nelle modalità ivi previste.

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