Adempimenti

Retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all’estero

di Antonio Carlo Scacco

Il decreto interministeriale 20 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. del 18 gennaio 2018, rende noti gli importi delle retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti, per il corrente anno, a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale: lo ricorda la circolare Inps 29 gennaio 2018, n. 16.
Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 4 comma 1 del D.L. n. 317/1987, il quale prevede che i contributi dovuti per i regimi assicurativi IVS, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché le malattie e la maternità, siano calcolati su retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale, avuto riguardo ai minimi dei contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.
Per i paesi con i quali vigono accordi di sicurezza sociale, invece, si prevede di norma la applicazione dei rispettivi regimi previdenziali, fermo restando il rispetto delle condizioni di reciprocità. Il D.L. 317/1987, come si ricorderà, fu emanato successivamente alla sentenza della Consulta n. 369/1985, che dichiarò l'illegittimità delle norme che limitavano la applicazione della tutela previdenziale ai soli lavoratori operanti in Italia salvando tuttavia gli accordi bilaterali internazionali di sicurezza sociale che prevedevano tutele previdenziali adeguate (di qui la residua applicabilità del decreto legge ai soli paesi non convenzionati).
I lavoratori cui si applicano le retribuzioni convenzionali sono non solo quelli italiani ma anche i lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Ue ed extracomunitari inviati in un Paese extracomunitario purché titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia
Solo in via residuale si applicano ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati ma limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (circolare Inps n. 87/1994). La retribuzione convenzionale imponibile è determinata raffrontandola alla fascia di retribuzione nazionale corrispondente, ossia al trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo comprensivo degli emolumenti pattizi ed esclusa l'indennità estero.
Tale importo si divide per dodici in modo da individuare la fascia retributiva di riferimento.
Nel caso di assunzione o risoluzione nel corso del mese si fa riferimento agli importi giornalieri (importo mensile diviso 26).
Prevista infine la regolarizzazione entro il 16 aprile nei casi in cui le aziende abbiano operato nel mese di gennaio 2018 con modalità diverse da quelle indicate.
Nella denuncia Uniemens le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2018 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese dovranno essere valorizzate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui si effettua la regolarizzazione (elemento <Imponibile> -> <Dati Retributivi> -> <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi sui totali ottenuti.

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