Adempimenti

Dai fondi interprofessionali formazione condivisa

di Gianni Bocchieri


Con la circolare 1/2018, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) ha emanato le linee guida per la gestione delle risorse finanziarie, costituite dal contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore ed attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

In via preliminare, l'Anpal ricorda che i fondi fanno parte della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro e promuovono l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale, costituzionalmente riconosciuti.

Per quanto riguarda la loro natura giuridica, Anpal ribadisce quanto già affermato dalla circolare 10/2016 del ministero del Lavoro, ossia che il dato formale della loro veste privatistica non sia sufficiente ad escluderne la qualificazione come organismi di diritto pubblico. Per questa ragione, la nuova circolare dell'Anpal sostiene che le acquisizioni di beni e servizi per il funzionamento del fondo sono soggette alla disciplina del codice dei contratti pubblici e sono soggette alla vigilanza dell'Anac. Mentre i contributi e le sovvenzioni destinate a finanziare i piani formativi non possono essere considerati corrispettivi di contratti di formazione professionale, proprio perché l'erogazione di somme destinate a finanziare piani formativi non costituisce un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

A loro volta, i contributi per la realizzazione delle attività formative vengono distinti in assegnazioni alle aziende che hanno versato i contributi attraverso il cosiddetto conto individuale o conto azienda e assegnazioni solidaristiche attraverso il cosiddetto conto collettivo o di sistema, in cui le assegnazioni avvengono sulla base di procedure selettive, con valutazione di merito delle proposte formative. Nel primo caso, l'Anpal ravvede una logica di «mera restituzione» all'azienda di quanto ha versato, per cui i relativi fondi non necessitano di disciplina specifica e non sono soggetti al regime degli aiuti di Stato. Invece, per quanto riguarda il conto collettivo, gli avvisi pubblici devono seguire i principi della sovvenzione (articolo 12 della legge 241/1990 e articolo 118, comma 2, della legge 388/2000), predeterminando i criteri di valutazione e tutti gli elementi regolatori delle attività. Inoltre, per questi avvisi devono essere applicati i limiti del subappalto, ammissibile per quote non superiori al 30% e riferito ad apporti integrativi specialistici e qualificati.

In ogni caso, Anpal afferma che i fondi devono garantire la condivisione delle parti sociali dei piani formativi da presentare, prioritariamente attraverso il livello di rappresentanza corrispondente alla dimensione del piano (aziendale, territoriale o nazionale). In caso di assenza di rappresentanza corrispondente, occorre ricercare la condivisione sul livello immediatamente superiore.

Le linee guida stabiliscono che i fondi dovranno predisporre un regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo – di cui viene allegato uno schema tipo esemplificativo - e trasmetterlo alla stessa Anpal entro 120 giorni dalla pubblicazione della circolare stessa, avvenuta il 10 aprile. Il regolamento deve rispondere a principi di trasparenza e responsabilità amministrativa, anche in base al Dlgs 231/2001, distinguendo ruoli e responsabilità secondo i principi di terzietà e separazione tra i ruoli di valutazione, gestione e controllo delle attività formative.

Il regolamento deve definire le modalità di gestione e controllo, le procedure adottate dal fondo per la gestione delle risorse e per lo svolgimento delle attività di controllo e le modalità di gestione degli interventi formativi nel rispetto degli aiuti di Stato. In tal senso, i fondi sono quindi chiamati a operare con i medesimi principi applicati dalla pubblica amministrazione per la gestione di fondi pubblici.

I fondi sono anche chiamati a pubblicare sul proprio sito web il bilancio di esercizio, distinguendo gli oneri di gestione, le spese propedeutiche e le spese destinate al finanziamento delle attività formative. È anche richiesta la predisposizione di un rendiconto finanziario annuale, applicando il criterio di cassa, mentre non vengono affrontate questioni di natura fiscale, con particolare riferimento alla disciplina Iva applicabile.

Infine, Anpal richiama l'obbligo di garantire la mobilità dei contributi dei datori di lavoro che decidono di cambiare fondo, come previsto dall’articolo 19, comma 7, della legge 2/2009 e devono mettere a disposizione i dati delle attività realizzate, delle risorse finanziarie utilizzate e di tutti i destinatari della formazione – imprese e lavoratori coinvolti – al fine della realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore, previsto dal decreto di riordino dei servizi al lavoro e delle politiche attive del lavoro (articolo 14 del Dlgs 150/2015).

La circolare 1 dell'Anpal

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