Adempimenti

Recupero delle maggiori imposte versate nel 2016 da parte dei lavoratori impatriati

di Salvatore Servidio

Con provvedimento del 20 aprile 2018, n. 85330, l'agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla disposizione dettata dall'articolo 8-bis del Dl 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, definendo le modalità attraverso le quali i lavoratori che hanno aderito al regime speciale degli impatriati possono chiedere la restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016, per effetto dell'opzione esercitata, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Dlgs 14 settembre 2015, n. 147.
Infatti, l'articolo 8-bis del Dl n. 148/2017, in deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, prevede che l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020, anziché per il quinquennio 2016-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, contenente incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
Ne consegue pertanto che, in attuazione dell'articolo 8-bis, i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime dei lavoratori impatriati applicano per il periodo d'imposta 2016 le disposizioni previste dalla legge n. 238/2010, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente autonomo o d'impresa percepiti in tale anno sulla minor base imponibile del 20%, se donne, e del 30%, se uomini, in luogo della tassazione sulla base imponibile del 70%, prevista per i lavoratori impatriati dal predetto articolo 16.
Il Provvedimento n. 85330/2018 in esame, dispone le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno di imposta 2016.
I soggetti interessati, come previsto nei Provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016, n. 46244 e del 31 marzo 2017, n. 64188, che hanno definito le modalità di esercizio dell'opzione di cui al detto comma 4, sono i lavoratori dipendenti, autonomi o titolari di reddito di impresa, trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui alla legge n. 238/2010 (cosiddetti "contro-esodati").
Tali soggetti, qualora abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016, possono presentare per il recupero una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, conservando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.
Altra modalità è la presentazione di un'istanza di rimborso in carta libera (il cui fac-simile è reperibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, tra i "Modelli da presentare agli uffici"), ai sensi dell'art. 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, all'Ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016 è stata presentata ovvero avrebbe dovuto essere presentata.
Sono considerate valide le richieste di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del Provvedimento in esame (20 aprile 2018).
Coloro che, invece, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016, in quanto esonerati, non potendo presentare la dichiarazione integrativa possono recuperare le maggiori imposte unicamente mediante presentazione dell'istanza di rimborso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©