Adempimenti

Prorogato al 30 giugno 2018 il termine per richiedere il rimborso per i voucher lavoro non utilizzati

di Antonio Carlo Scacco

Constatato il rilevante numero di domande pervenute, l'Inps, con mail del 9 maggio 2018 inviata alle proprie Sedi, ha prorogato al 30 giugno 2018 il termine di rimborso per i buoni di lavoro acquistati entro il 17 marzo 2017 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno.
L'articolo 55, comma 1, lett. d) del Dlgs n. 81 del 15 giugno 2015, recante la nuova disciplina organica dei contratti di lavoro, aveva abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del Dlgs n. 276/2003 in materia di lavoro occasionale accessorio, nell'intento di perseguire la finalità di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. La straordinaria diffusione dello strumento e le diffuse polemiche sul suo utilizzo, non sempre rispettoso della legalità, hanno successivamente condotto alla emanazione del Dl 17 marzo 2017, n. 25, il quale ha disposto l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.
La norma aveva previsto, altresì, la possibilità di utilizzare fino al 31 dicembre 2017 i buoni già acquistati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (ossia il 17 marzo 2017)
Il messaggio Inps 28 novembre 2017, n. 4752, inoltre, nel disporre l'obbligo per il committente di consuntivare improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018 le operazioni relative alle prestazioni di lavoro accessorio, inibendo dal 16 gennaio 2018 l'accesso alla relativa procedura internet, stabiliva nel 31 marzo 2018 la data ultima per richiedere con il modello Sc52 i rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017.
Il nuovo termine per la richiesta di rimborso e la relativa procedura
Con mail inviata alle proprie sedi il 9 maggio 2018, l'Inps ha reso noto, in considerazione del notevole numero di domande pervenute alle sedi territoriali dopo il 31 marzo 2018, che si è reso opportuno posticipare tale termine al 30 giugno 2018. Si ricorda che la domanda di rimborso, redatta sul citato modello Sc52, si presenta alle strutture territoriali Inps. Con l’istanza devono essere comunicati i dati relativi al tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro), la data di versamento ed importo per tutti i tipi di pagamento nonché, per i pagamenti on line, il codice rilasciato dall'Inps al momento del pagamento e per i bollettini postali il frazionario (codice che identifica univocamente un ufficio postale) ed il VCY (codice identificativo di quattro cifre del pagamento del bollettino postale). È inoltre necessario allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, ad eccezione dei pagamenti effettuati mediante modello F24 (in tal caso la allegazione è facoltativa). Il rimborso è effettuato, una volta istruiti positivamente i relativi controlli, in contanti presso gli uffici postali se di importo inferiore a mille euro ovvero su conto corrente o carta prepagata ricaricabile (le modalità sono indicate dal committente nella domanda).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©