Adempimenti

Nuovi chiarimenti dall’Agenzia sulla fatturazione elettronica

di Salvatore Servidio

Il 24 maggio 2018 si è svolto il videoforun dell'Esperto risponde, ove l'agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di fatturazione elettronica e imposte dirette in risposta ai quesiti posti dalla stampa specializzata.

Il 1° luglio 2018 scatterà l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione; è prevista, invece, per il 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B (fatturazione tra aziende) e B2C (verso i contumatori privi di partita Iva).
Questa è una delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 909 e seguenti) al fine di aumentare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e le frodi Iva.

Conservazione delle fatture elettroniche - Innanzitutto, il 24 maggio, l'agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure introdotte in tema di emissione, conservazione e trasmissione delle fatture elettroniche.
Si ricorda in generale a tale riguardo che, per "fatturazione elettronica", ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico.
Tra le novità di maggiore interesse emerse dalle risposte fornite dalle Entrate all'incontro in questione va senz'altro sottolineata la possibilità di conservare le fatture elettroniche non solo in formato "xml" ma altresì in formato "pdf", a condizione, però, che il contenuto del documento rimanga identico. In altri termini, secondo l'Amministrazione finanziaria, è legittima la conservazione della copia in formato pdf della fattura elettronica custodita in originale presso il Sistema di Interscambio (Sdi).
L'Agenzia ha sottolineato, in ogni caso, che il documento conservato in pdf è una mera copia informatica dell'originale ossia il file xml trasmesso allo Sdi, la cui conformità al medesimo, dal punto di vista normativo, è garantita dall'art. 23-bis del Dlgs 7 marzo 2005, n. 825 (Codice dell'amministrazione digitale), il quale al comma 2 sancisce che «le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti , è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta ferma, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico».
Ora, nel caso della fattura elettronica non sussistono particolari regole per quanto concerne l'obbligo di conservazione dell'originale, pertanto è sufficiente che l'emittente del documento o il ricevente pongano in essere un processo di conservazione che rispetti tutte le regole imposte ai fini civilistici dal Dpcm 3 dicembre 2013 e, ai fini fiscali, dal Dm 17 giugno 2014. Pertanto, la conservazione del documento in formato "pdf" in quanto formato considerato idoneo dal Dpcm 3 dicembre 2013 soddisfa pienamente l'onere di conservazione della fattura elettronica nel tempo.
Considerato quindi che il Dpcm 3 dicembre 2013 include il formato pdf tra quelli idonei per la conservazione, l'agenzia delle Entrate conclude che il contribuente potrà conservare la copia delle fatture elettroniche in formato pdf.

Fatture transfrontaliere - L'Agenzia ha fornito poi anche indicazioni con riferimento alle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti o stabiliti in Italia, chiarendo che è possibile trasformare le fatture emesse verso l'estero in fatture elettroniche, veicolandole sul SdI, adempiendo così al previsto obbligo di invio della comunicazione. L'esonero non si estende invece alle fatture elettroniche ricevute dall'estero.
Con riferimento alle operazioni ricevute dall'estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Fatture scartate dal SdI - Altro rilevante chiarimento concerne le fatture scartate dal Sistema di Interscambio.
Si ricorda che a norma del Provvedimento dell'agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdi. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sdi si considerano non emesse.
Di converso, nel caso di esito positivo dei controlli, il Sdi recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una "ricevuta di consegna" della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.
Infine, nel Provvedimento si prevede che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del Dpr n. 633/1972.
Pertanto, se la fattura supera positivamente i controlli del Sdi si considera emessa alla data riportata nel documento elettronico medesimo; se invece i controlli hanno esito negativo la fattura viene scartata e si considera non emessa. In quest'ultimo caso, analogamente a quanto disposto in caso di scarto dei file attinenti le dichiarazioni fiscali o le comunicazioni alle Entrate, il soggetto emittente disporrà di ulteriori cinque giorni decorrenti dalla data dello scarto per reinviare correttamente all'Sdi il file senza incorrere nella violazione di cui all'art. 6 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. I cinque giorni decorrono dalla data dello scarto riportata nella ricevuta e non da quando viene aperto e letto il messaggio dall'utente e devono essere calcolati considerando solo i giorni lavorativi (escludendo cioè sabato, domenica e festività), così come disposto in caso di scarto per i file trasmessi all'amministrazione finanziaria mediante servizi telematici.

Contratti di netting - Infine, si segnalano, rimanendo in tema di fatturazione elettronica, i chiarimenti forniti nel corso dell'evento dall'Agenzia con riferimento ai cosiddetti contratti di netting. Si parla di contratto di netting in caso di contratto di somministrazione fra il gestore e la compagnia petrolifera, relativamente ai rifornimenti effettuati direttamente dall'utente, che per il pagamento utilizza apposite card aziendali.
Si ricorda che a far data dal 1° luglio 2018 coloro che effettuano rifornimenti periodici di carburante presso i distributori mediante l'utilizzo delle carte fedeltà potranno considerare in deduzione il costo e in detrazione l'Iva effettuando il pagamento con le tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifere, ma dovranno effettuare i pagamenti esclusivamente mediante appositi strumenti di pagamento tracciabili.
In tali ipotesi, l'obbligo di pagamento con dette modalità all'atto della cessione o ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.
Infatti, nel caso in cui la compagnia petrolifere emetta buoni o carte carburante che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla stessa compagnia per fare rifornimento di benzina sulla base del contratto di "netting", l'operazione andrà necessariamente documentata tramite l'emissione di fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.
Al contrario, qualora il buono consenta di rifornirsi presso diverse compagnie o singoli imprenditori che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione (pompe bianche) ovvero consenta l'acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad Iva ed a quello di fatturazione elettronica.

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