Adempimenti

Fondo vittime amianto, anno 2016 e 2017

di Paola Sanna

Con le determine n. 256, 257, 258 del 29 maggio 2018 l'Inail ha fissato la quota complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per le annualità 2016 e 2017.

L'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 prevede infatti che, a decorrere dall'annualità 2011, la misura del primo acconto sia pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita, mentre il secondo acconto sia erogato fino a capienza delle risorse disponibili in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

La misura complessiva dell'acconto dovuto al Fondo, viene appunto definita con determinazione del presidente dell'Istituto assicuratore.

Tanto premesso, con la determina 256 è stato definito quanto segue:
• la misura complessiva della prestazione aggiuntiva per annualità 2016 del Fondo vittime amianto è pari al 14,7%,
•la misura percentuale del conguaglio è pari al 4,6%, tenuto conto della percentuale complessiva degli acconti già erogati.

Con la determina 257, invece, vista l'insufficienza del finanziamento a carico dello Stato per l'erogazione del primo acconto per l'anno 2017, nella misura del 10%, è stato ridefinito che:
• la misura complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva per annualità 2017 del Fondo vittime amianto è pari al 9,8%,
• la misura percentuale del secondo acconto per l'anno 2017 è pari a 0,6%, tenuto conto che la percentuale del primo acconto già erogato è stata del 9,2%.

Inoltre, con determina 258 l’Istituto stabilisce che la misura complessiva della prestazione aggiuntiva per annualità 2017 del Fondo vittime amianto è pari al 14,7%, mentre la misura percentuale del conguaglio è pari al 4,9%, tenuto conto della percentuale complessiva degli acconti già erogati.

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